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Cerveteri, in vigore ordinanza gioco: 'Apparecchi spenti dopo le 20'

01 marzo 2018 - 09:07

Da oggi, 1 marzo, a Cerveteri (Rm) tutti gli apparecchi da gioco potranno restare in funzione solo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, festivi compresi.

Scritto da Redazione
Cerveteri, in vigore ordinanza gioco: 'Apparecchi spenti dopo le 20'

Entra in vigore oggi, 1 marzo, l'ordinanza "Disciplina degli orari delle sale da gioco e sale scommesse e di utilizzo degli apparecchi da gioco" varata dal Comune di Cerveteri, in provincia di Roma.


LE DISTANZE - Il provvedimento vieta "l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Vlt, e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri, misurati secondo il percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, fino all’entrata
in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali e comunque non oltre il termine di 90 giorni per consentire all’amministrazione comunale di redigere ed approvare apposito regolamento ai sensi dell’ex art. 4 della L.R. n. 5 del 5 agosto 2013".

 

GLI ORARI - L'ordinanza prevede "il rispetto dei seguenti orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del Tulps: sale gioco autorizzate ex art. 86 Tulps (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi; apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.); b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili".
 

LE SANZIONI - "Tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni: 1. obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), in luogo ben
visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge; 2. obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni dì legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.
In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art.110 del Tulps.
La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell’arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.", conclude l'ordinanza.
 

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