Il Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria ha espresso "pare favorevole condizionato" al disegno di legge del 10 aprile recante "Testo unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico".
In dettaglio, rispetto al testo presentato al suo vaglio, il Cal ritiene necessarie delle integrazioni: "sostenere economicamente i comuni che intendono procedere attraverso la propria leva fiscale a beneficio degli operatori economici che riducano o che non abbiano mai installato Awp in esercizio, con particolari premialità, anche fiscali, per coloro che volontariamente rinuncino completamente a possederne", ma anche "prevedere (...) meccanismi di sostegno ai piccoli comuni che non siano dotati di un organico di Polizia locale sufficiente, per condurre i controlli necessari e previsri dall'Intesa", e "favorire con opportuni e adeguati incentivi la gestione associata da parte dei Comuni, siti in ambiti omogenei, delle funzioni di regolamentazione, controllo e monitoraggio del gioco e di repressione del gioco illegale".
Il Cal chiede inoltre di "accelerare, per quanto possibile, l'obbligo per tutti gli esercenti di adottare apparecchiature Awpr" e di "vietare su tutto il territorio ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo". Infine, invita la Regione Liguria a "sostenere idonee strutture con finalità terapeutiche, anche per brevi periodi di cura, destinate ai malati patologici" e ad impegnarsi "in sede di confronto con il governo e il Parlamento nel più breve tempo possibile, a far sì che venga adottato analogo provvedimento a livello nazionale, visto che non rientra nelle competenze regionali la possibilità di adottare tutti i provvedimenti efficaci in tale ambito".
Nella delibera, si sottolinea come "il Ddl in oggetto rivede in maniera organica la disciplina della prevenzione e del trattamento del gioco d'azzardo e conseguenti patologie, e tra l'altro vieta l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonchè la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito situati a una distanza inferiore a 500 metri (...) da istituti scolastici, luoghi di culto, centri socio-ricreativi, strutture residenziali in ambito socio sanitario per categorie protette", lasciando ai Comuni la possibilità di individuare altri luoghi sensibii. Inoltre, i Comuni possono stabilire "fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco".
I Comuni "dovranno adeguare i propri regolamenti entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il parere è stato approvato con 14 voti favorevoli, nessuno contrario e 6 astenuti.