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Mantero (M5S): 'Disciplina uniforme per gioco e stop a pubblicità'

30 maggio 2018 - 13:29

Il senatore del M5S Matteo Mantero chiede una disciplina uniforme per gli apparecchi e il divieto di pubblicità del gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Mantero (M5S): 'Disciplina uniforme per gioco e stop a pubblicità'

Stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l'offerta complessiva del gioco d'azzardo, prevedendo una più idonea collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all'esercizio del gioco e definendo in modo chiaro le competenze dei comuni in materia, ferma restando l'autonomia del comune di adottare provvedimenti più stringenti in base alle esigenze del territorio. Questi gli obiettivi che si pone il senatore del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero nel disegno di legge, presentato a Palazzo Madama, recante "Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito".

Mantero evidenzia, nella relazione illustrativa, che "le regioni e i comuni al fine di contrastare la dilagante diffusione del gioco d'azzardo negli ultimi anni hanno adottato, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, misure dirette non solo al contenimento dell'offerta di gioco ma anche di ordine socio-sanitario. I provvedimenti adottati dalle regioni e dai comuni sono stati osteggiati da una moltitudine di ricorsi, molto spesso con richieste milionarie di risarcimento dei danni. Solo di recente, grazie a due sentenze della Corte costituzionale (n. 300 del 2011 e n. 220 del 2014) si è affermato un nuovo indirizzo giurisprudenziale e gli interventi dei comuni e delle regioni in materia di gioco d'azzardo sono ora considerati legittimi e compatibili sia con il dettato costituzionale che con i princìpi dell'Unione europea.

L'attuale disciplina sul gioco d'azzardo si potrebbe definire a macchia di leopardo, con forti differenze tra regione e regione e anche all'interno della stessa regione, essendo possibili scelte differenti da parte di comuni limitrofi".

 

Il Ddl prevede dunque che l'apertura di esercizio con le slot e la "messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale", mentre le Vlt, le sale bingo e le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive "sono soggetti all'autorizzazione del questore". Inoltre, "l'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito (...) sono subordinati all'ottenimento
dell'autorizzazione comunale". Essa, prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, "è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza".

Il Ddl, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, fissa un distanziometro di 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e non inferiore a 300 per quelli con popolazione superiore, il tutto "da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salve leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente restrittivi rispetto alla presente legge".

 

Inoltre "i sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate". "L'orario di funzionamento degli apparecchi (...) non può essere superiore a otto ore giornaliere".

Quanto alle sanzioni in caso di violazioni, vanno da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale". L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni spetta al comune competente per territorio.
 
IL DIVIETO DI PUBBLICITA' - Mantero ha presentato anche un altro disegno di legge in materia di gioco, dal titolo "Introduzione del divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro". 

Secondo Mantero "è piuttosto evidente che le sacche di illegalità che ora si scoprono nel mercato del gioco d'azzardo online sarebbero molto  ridimensionate proibendo la pubblicità che nella rete internet è fondamentale per la conoscibilità dei siti.
È necessario dunque bloccare immediatamente ogni forma di pubblicità a qualsiasi gioco d'azzardo, in quanto incompatibile con i rischi che ne derivano e con il danno sociale conseguente, ma anche quale essenziale testimonianza sui reali valori perseguiti nell'ordinamento giuridico italiano".

Il disegno di legge prevede dunque che sia "vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online".
La violazione del divieto "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse". I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni "sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

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