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Sgi: proposta al Governo su gioco e pubblicità

11 luglio 2018 - 07:21

La proposta di Sistema Gioco Italia sulla pubblicità di gioco inviata al Governo.

Scritto da Redazione
Sgi: proposta al Governo su gioco e pubblicità

Sistema Gioco Italia, la federazione di filiera dell’industria del gioco di Confindustria, ha presentato, nell'Assemblea di ieri, 10 luglio, un progetto di riforma per la filiera del gioco. Durante l’assemblea organizzata nella sede di Confindustria a Roma si è anche discusso del divieto della pubblicità del gioco introdotto dal Governo nel cosiddetto decreto Dignità.

Su questo tema Sistema Gioco Italia ha già elaborato e inviato al Governo una proposta che prevede il rafforzamento della normativa vigente in materia di comunicazione pubblicitaria che si concretizza nei seguenti punti: vietare in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o di prodotti di giochi con vincita in denaro offerti in reti di raccolta sia fisiche sia on line, diversi dai giochi pubblici disciplinati dallo Stato e comunque proposti da soggetti non muniti di titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; vietare in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità o di promozione di marchi o prodotti di gioco attraverso l’utilizzo di testimonial; vietare qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi ad alto tasso di compulsività, intendendosi per tali i giochi che, per loro caratteristica strutturale, si connotano per la quasi istantaneità tra la giocata e la vincita o che, comunque, non prevedono un congruo differimento tra il momento della giocata ed il momento della percezione dell’esito della stessa; limitare la possibilità di effettuare comunicazione commerciale nel rispetto dei principi normativi vigenti rafforzati secondo i termini di cui ai successivi punti 5 e 6 con riferimento ai prodotti di gioco non rientranti nella categoria di cui al punto 3, tra i quali, a mero titolo esemplificativo ed in coerenza anche con i principi espressi dalla direttiva 849/2015, vanno compresi i segmenti di gioco con vincita in denaro appartenenti alla categoria merceologica delle lotterie, dei giochi numerici, delle scommesse e del bingo; estensione delle limitazioni previste dall’art. 1, comma 939, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alle trasmissioni radiofoniche e televisive specializzate; rafforzamento della gestione contingentata delle fasce orarie consentite in base al precedente punto 5 in modo da evitare sovraffollamento di spot dedicati al gioco nei singoli blocchi pubblicitari; divieto di qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione prodotti di gioco con vincita in denaro nel circuito cinematografico e teatrale; limitazione della pubblicità tabellare (affissioni stradali) secondo quanto previsto dalle normative regionali e comunali; gli operatori di gioco online muniti di titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia sono soggetti alle seguenti ulteriori limitazioni: le comunicazioni con fruizione passiva su siti con audience di adulti maggiorenni uguale o superiore al 75 percento del totale (se il sito viene censito da Audiweb); nel caso il sito non sia censito da Audiweb, (es. siti specializzati sul gambling), il sito dovrà essere censito in apposita lista e rispettare le limitazioni previstedal decreto Balduzzi (es. disclaimer); la comunicazione digitale (banner/video) dovrà contenere siadisclaimer sulla pericolosità del gioco secondo le specifiche impartite dal Decreto Balduzzi (D.L. n.158/2012), sia la possibilità per il consumatore di autoescludersi dalla comunicazione sul gioco d’azzardo in futuro (così come già avviene per la comunicazione commerciale via e-mail); sui social media obbligo di indirizzare il messaggio solo su utenti maggiorenni (sulla base dei dati anagrafici censiti dal Social Media), lasciando al consumatore la facoltà di autoescludersi da comunicazioni sul gioco d’azzardo; sui motori di ricerca e sui cosiddetti store di applicazioni, la comunicazione sarà possibile, solo condizionatamente all’invio preventivo al soggetto titolare del motore di ricerca e/o al gestore dello di copia del titolo concessorio store rilasciato dall’Agenza delle Dogane e dei Monopoli. 

Sottoposizione preventiva di ogni campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di soggetti od organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento dell’editoria; onere di contribuzione annuale per le campagne informative, di comunicazione responsabile su temi stabiliti da una commissione governativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dell’editoria.

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