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Decreto Dignità: il testo arriva in Gazzetta, tutte le misure sul gioco

13 luglio 2018 - 16:06

In Gazzetta il decreto Dignità: ecco tutte le misure sul gioco previste dal testo governativo.

Scritto da Redazione
Decreto Dignità: il testo arriva in Gazzetta, tutte le misure sul gioco

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Dignità che contiene anche l'aumento del prelievo erariale unico per slot machine e Vlt, oltre al divieto di pubblicità di gioco. Nella premessa del decreto si sottolinea "la straordinaria necessità e urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia". Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 14 luglio ed entro sessanta giorni dovrà essere convertito in legge. L'arrivo alla Camera è previsto per il prossimo 24 luglio.

Il testo del provvedimento, approvato nel Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, attende la pubblicazione da più di 10 giorni tra rinvii, rimandi e controlli della Ragioneria sulle coperture.

Articolo 9
(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse)
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazioni differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo e del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 percento e nel 6,25 percento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° settembre 2018, e nel 19,5 percento e nel 6,5 percento a decorrere dal 1° maggio 2019.
7. Gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

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