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Decreto Dignità: 'Divieto pubblicità, primi effetti su erario nel 2019'

16 luglio 2018 - 14:34

Il testo del decreto Dignità alla Camera, la relazione tecnica della Ragioneria di Stato evidenzia gli effetti della riduzione della pubblicità del gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Decreto Dignità: 'Divieto pubblicità, primi effetti su erario nel 2019'

I tecnici della Ragioneria dello Stato stimano gli effetti della norma del decreto Dignità (di cui il disegno di legge viene incardinato oggi 16 luglio nella commissioni riunite Lavoro e Finanze dalla Camera) che vieta totalmente la pubblicità del gioco con vincita in denaro.

Secondo la loro relazione tecnica "gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirino, complessivamente, intorno a 150/200 milioni di euro annui con oggetto principale (...) lotto, lotterie e giochi numerici (gioco del lotto e giochi complementari Gratta&Vinci, SuperEnalotto e igochi complementari"; giochi a distanza (online( in particolare le scommesse sportive e i cosiddetti giochi da casinò). La pubblicità degli apparecchi da divertimento (slot), settore ritenuto a più forte rischio pr il gioco cosiddetto problematico è vicina allo zero (così come la pubblicità del bingo)".

 

Per quanto riguarda gli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale "la stima è formulata tenendo conto che gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari, mentre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma".
I tecnici ritengono, in ogni caso, che "il divieto di pubblicità comincerebbe ad avere impatti negativi sulle entrate erariali non immediatamente, ma dopo 4/5 mesi". Tali impatti verrebbero avvertiti a cominciare dal 2019 "sebbene in forma ridotta nel primo trimestre".  
 
 
LE LOTTERIE E I GIOCHI NUMERICI - Per essi "può ritenersi che la riduzione del giocato possa stabilizzarsi intorno al 5 percento. Considerando che nel 2017 i giochi numerici e le lotterie hanno assicurato all'erario un introito pari a circa 3 miliardi di euro e che la proiezione dei dati per il 2018 conferma il trend, il divieto di pubblicità potrebbe comportare una riduzione a regime pari a 150 milioni di euro all'anno". 
Questa stima, secondo i tecnici, è avvalorata da alcuni dati. "L'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nel settore giochi numerici e delle lotterie è pari a circa 50 milioni di euro all'anno. Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 milioni anno, dovuto a un incrememtno del giocato. Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50 milioni di euro anno, dovuti a un incremento del giocato. Dai dati in possesso dell'Agenzia, relativi agli introiti erariali in questi settori e agli aggi spettanti per legge ai concessionari, emerge che per ogni punto di aggio spettante al concessionario il ritorno per l'erario, al netto degli aggi, è pari a circa 3 volte. Pertanto, un mancato ricavo di 50 milioni di euro dovuto all'abolizione della pubblicità darebbe un minor introito erariale paragonabile a quello stimato. Lo stesso risultato si ottiene valorizzando la diminuzione del giocato in relazione ai minori ricavi dei concessionari". Inoltre, "è in corso di svolgimento la procedura per l'emanazione del bando di gara per l'attribuzione della nuova concessione relativa al Superenalotto. L'introduzione del divieto di pubblicità anche per questo gioco potrebbe comportare una riduzione delle potenziali offerte al rialzo non quantificabile, fermo restando che sarebbe comunque assicurata la realizzazione del gettito previsto in bilancio".
 
 
IL GIOCO ONLINE - Quanto al gioco online, escluse le scommesse sportive, secondo i tecnici della Ragioneria dello Stato "il divieto assoluto di pubblicità avrebbe effetti senza dubbio maggiori, anche in considerazione del fatto che è in corso la procedura a evidenza pubblica per l'attribuzione di 80 nuove concessioni, il cui costo è pari a 200mila euro. Infatti, per questo comparto la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali, contribuendo così allo spostamento del gioco dal settore dell'illegale a quello legale. In proposito, anche la Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi membri una regolazione della pubblicità che sia 'contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumetori verso le reti di gioco controllate' e ha affermato che le 'comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo online possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate' (Cfr. 2014/478/Ue: Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo online e pe rla prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo online). Tenendo conto di quanto sopra, può stimarsi che la perdita di giocato relativa a questo settore sarà del 20 percento.
Considerato che il gettito atteso per il 2018 è pari a circa 140 milioni di euro, la perdita può essere stimata, a regime, in misura pari a 28 milioni di euro all'anno". La stima è di un minor gettito di 20 milioni di euro nel 2019, considerando che nel primo semestre la perdita di gettito sarà di circa la metà di quella che si avrà nel secondo semestre, e di 28 milioni sia nel 2020 che nel 2021.
 
 
LE SCOMMESSE SPORTIVE - La riduzione del giocato, attribuibile al divieto di pubblicità, potrebbe secondo i tecnici stimarsi intorno al 5 percento, "considerando che la rete fisica, essendo visibile all'esterno, attenuerebbe gli effetti del divieto stimato per il gioco online)".
La Ragioneria ricorda che "nel 2017 il gettito erariale proveniente dalle scommesse è stato pari a 270 milioni di euro, tuttavia la proiezione dei dati per il 2018 prevede un consistente aumento (380 milioni di euro). Può stimarsi che il divieto di pubblicità potrebbe comportare, quindi, una riduzione a regime di circa 20 milioni di euro l'anno" (15 nel 2019 Ndr).
 
 
L'AUMENTO DEL PREU - Quanto all'aumento del Preu, "proiettando i dati relativi al periodo gennaio-maggio 2018, il giocato (base imponibile) relativo alle Awp del 2018 sarà di circa 24 miliardi di euro (meno 4,47 percento rispetto all'anno 2017). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre, il maggiore introito è stimato pari a 20 milioni di euro. Il giocato relativo alle Vlt risulta per il 2018 in linea con quello del 2017 (23,5 miliardi di euro). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre, il maggior introito è stimato pari a 19,5 milioni di euro. Maggior introito anno 2018: 39,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il 2019, l'incremento del Preu di 0,25 per le Awp per i mesi da gennaio ad aprile, comporterà il medesimo incremento previsto per l'ultimo quadrimestre del 2018: 39,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il periodo dal 1° maggio 2019 in avanti, in cui la norma prevede un ulteriore incremento di 0,25 percento, cosicché l'aumento totale sarà pari allo 0,50 percento per ciascuna tipologia di apparecchi, si osserva quanto segue. Assumento per il 2019 lo stesso valore di raccolta del 2018, il maggior introito per l'erario sarebbe pari a 120 milioni di euro anno. Il giocato relativo alle Vlt per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23,5 miliardi di euro) Per tale tipologia di apparecchi, per i quali il payout di mercato è superiore a quello minimo previsto dalla legge (85 percento), l'incremento del Preu potrebbe comportare la riduzione del payout da parte dei concessionari e, quindi, l'aumento del rapporto percentuale costo/vincita potenziale, a svantaggio dei giocatori, con conseguente riduzione del giocato. Ipotizzando una riduzione del giocato del 3 percento, si avrebbe, per il 2019, un ammmontare di giocato pari a 22,8 miliardi di euro. Applicando l'incremento di aliquota a tale base, si ottiene un incremento del gettito pari a 114 milioni di euro, per un totale complessivo, tra Awp e Vlt, di 234 milioni di euro. In merito alla prevista riduzione del 3 percento del giocato, si evidenzia che l'eventualità che i concessionari possano ridurre il payout delle Vlt - non verificatori a seguito dell'aumento dell'aliquota previsto dall'articolo 6 del Dl n. 50/2017, presumibilmente per evitare la ricertificazione di tutti i giochi presenti del sistema - nel 2019 potrebbe invece concretizzarsi, sulla base della considerazione che i concessionari, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° aprile 2019, delle nuove regole tecniche sulle Vlt, dovranno comunque provvedere alla ricertificazione dei sistemi e, approfittando di questa occasione, potrebbero procedere alla riduzione del payout con messa in esercizio da tale data. Tenuto conto che l'ulteriore aumento previsto decorre dal 1° maggio 2019, il maggior incremento per tale annualità è pari a 156 milioni di euro, al quale sommare l'incremento di 39,5 del periodo gennaio-aprile 2019.
 
 
LA RELAZIONE DEL GOVERNO - Nell'illustrare il testo, il governo evidenzia come "nuove misure, inoltre, verranno assunte per arginare il fenomeno della ludopatia, limitando la pubblicità dei giochi e delle imprese promotrici, così da ridurre l’allarmante aumento dell’utilizzo di tali strumenti da parte di molte persone che oggi si ritrovano patologicamente dipendenti dal gioco con gravi conseguenze sulla loro vita".
Il capo III, si sottolinea nella relazione accompagnatoria dal Ddl, contiene misure per il contrasto della ludopatia. "L’articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse) impone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di incorrere in una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, della quale vengono compromessi l’equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, anche perché in queste situazioni spesso aumenta il rischio di esposizione all’indebitamento e il ricorso a prestiti usurari. La norma integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal decreto-legge n. 158 del 2012 (articolo 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (cosiddetto 'pacchetto giochi'), che pertanto vengono fatte salve".
 
 
LA SCHEDA DELLE DISPOSIZIONI SUL GIOCO - La disposizione stabilisce, al comma 1, il divieto, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le maNifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet. Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali consentite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (articolo 13) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Ai commi 2 e 3 sono stabilite le misure sanzionatorie ed è determinata l’autorità competente ad effettuare l’accertamento e l’irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Detta misura sanzionatoria si applicherà de futuro a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal comma 1. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cosiddetto 'decreto Balduzzi'), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (legge 10 aprile 1962, n. 65), con le misure preventive per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dal decreto-legge n. 158 del 2012 (in particolare l’articolo 7, commi 4 e 5), con quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (cosiddetto 'pacchetto giochi') e con il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
 
 
LA RACCOMANDAZIONE UE - A livello dell’Unione europea, si ricorda nella relazione, non c’è una normativa specifica sul gioco d’azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno, in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d’azzardo per via telematica devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall’altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d’azzardo telematico illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente princìpi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al gioco d’azzardo effettuato con mezzi telematici.
 
 

LA NORMA TRANSITORIA - Il comma 5 prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai quali resta applicabile, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo o fino al relativo termine di scadenza se anteriore, la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
 
 
L'AUMENTO DEL PREU - Il comma 6 dispone l’aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di reperire le risorse per far fronte alla diminuzione di gettito derivante dall’introduzione del divieto di pubblicità e dalle modifiche apportate dall’articolo 12.
Il comma 7 quantifica gli oneri della misura contenuta nell’articolo.
 

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