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Scutella (M5S): 'Gioco, norme vigenti non compatibili con nuovi divieti'

18 luglio 2018 - 07:27

La commissione Giustizia della Camera esamina il decreto Dignità e le disposizioni sul divieto di pubblicità del gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Scutella (M5S): 'Gioco, norme vigenti non compatibili con nuovi divieti'

 

"La normativa vigente, che il decreto-legge fa espressamente salva, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, non sembrerebbe compatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge". Lo osserva Elisa Scutella (M5S), relatrice in commissione Giustizia (che deve esprimere il suo parere in sede consultiva) del disegno di conversione in legge del decreto Dignità, che prevede il divieto assoluto di pubblicità del gioco.

 


La deputata relatrice evidenzia inoltre che "il comma 2 dell’articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, dell’evento o dell’attività, che violino i divieti del comma 1. A tali soggetti si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro. Anche nella previsione di sanzioni amministrative, il decreto-legge fa salva la normativa vigente di cui al citato decreto-legge n. 158/2012 (articolo 7, comma 6), in base alla quale il committente del messaggio pubblicitario del gioco con vincite in denaro rivolte ai minori e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso vengono sanzionati entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 mila euro. Analoga sanzione si applica per la violazione delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 relative a caratteristiche del messaggio e fasce orarie di trasmissione (ex articolo 1, comma 940, legge n. 208/ 2015). L’inosservanza dell’inserimento di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, invece, dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50 mila euro, irrogata nei confronti del concessionario. Dalla
clausola che fa salve le sanzioni amministrative previste dal Decreto Balduzzi, deriva che la violazione della disciplina sui messaggi pubblicitari rivolti ai minori (sanzionata con il pagamento di una somma da 100 a 500 mila euro) configura, con l’entrata in vigore del decreto-legge, anche una violazione del generale divieto di pubblicizzare giochi e scommesse (sanzionata con il pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro), con conseguente cumulo giuridico di sanzioni.

In merito, l’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, espressamente richiamata dalla disposizione in commento, stabilisce al comma 1 che 'salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo'. La previsione al comma 2 di una sanzione amministrativa calcolata in misura percentuale rispetto al valore della sponsorizzazione o della pubblicità rende impossibile individuare in astratto quale sia – tra l’articolo 7, co. 6, del decreto legge 158/2012 e l’articolo 9 in commento – la violazione più grave".
La relatrice si è riservata di "presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare eventuali rilievi che dovessero emergere in tale sede".
 

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