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I tecnici: 'Pubblicità, divieto totale incompatibile con norme previgenti'

05 agosto 2018 - 17:11

Il Servizio Studi torna a ribadire che il divieto generale di pubblicità è incompatibile con la normativa previgente, i rilievi del Servizio Bilancio.

Scritto da Anna Maria Rengo
I tecnici: 'Pubblicità, divieto totale incompatibile con norme previgenti'

Mentre proseguono i lavori delle commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato sul disegno di conversione in legge del decreto Dignità, calendarizzato per l'Aula per il 6 agosto, e sui suoi emendamenti e ordini del giorno, il Servizio Studi di Camera e Senato esamina le disposizioni, anche sul gioco, contenute nel testo scaturito dai lavori di Montecitorio, ribadendo un concetto che i tecnici del Parlamento hanno più volte espresso, ossia l'armonizzazione tra le varie normative in materia di divieto di pubblicità del gioco, sul quale era già intervenuta, appunto, la legge di Stabilità 2016.

In dettaglio, nella sua disamina, il Servizio Studi ricorda che "Durante l’esame del provvedimento presso la Camera, è stato chiarito che, ferme restando le illustrate restrizioni, le nuove norme operano in conformità ai divieti sopra illustrati, di cui all’articolo 1, commi 937-940 della legge n. 208 del 2015" e invita a valutare "l’opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente a fronte dell’introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo. La normativa previgente, che il decreto-legge fa espressamente salva, infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse non appare compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge".

IL SERVIZIO BILANCIO - Anche il Servizio Bilancio del Senato esamina, nella schede di lettura, il testo approvato all'altro ramo del Parlamento.  In merito agli effetti del divieto di pubblicità, nello stimare in 545 milioni di euro la perdita di gettito per l'erario (147 milioni nel 2019, 198 milioni nel 2020 e 198 nel 2021) ricorda il Servizio, la relazione tecnica "afferma che per tale gioco gli effetti del divieto di pubblicità sarebbero più negativi rispetto a quelli evidenziati in precedenza (in quanto il mezzo pubblicitario rappresenta l’unico modo che hanno gli operatori per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali. Anche la Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi Membri una regolazione della pubblicità che sia 'contenuta e strettamente limitala a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate' e ha affermato che le 'comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo online possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate'), anche perché è in corso la procedura di evidenza pubblica per l’attribuzione di 80 nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Considerando quanto detto stima che la perdita di 'giocato' in questo settore sarà del 20 percento; poiché il gettito atteso per il 2018 è di circa 140 mln di euro, la perdita può essere stimata a regime in 28 mln di euro annui".

 

Per quanto riguarda l'aumento cel Preu per slot e Vlt, "le stime presentate nella relazione tecnica (...) sono in linea con quelle fornite nei più recenti provvedimenti che contenevano misure analoghe. Quanto al maggior onere derivante dal divieto generalizzato di pubblicità per i giochi, si osserva che la Rt si basa su una stima presuntiva in quanto - così come si legge anche nelle risposte che il Governo ha fornito in sede di esame presso la Camera dei Deputati - i precedenti provvedimenti che hanno posto limitazioni alla pubblicità nel settore dei giochi non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate in quanto di portata molto più limitata e generalista rispetto alla norma in esame, che invece dispone il divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione".
Esaminando l'articolo 9-ter, "Monitoraggio dell'offerta di gioco", "La Rt afferma che la banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio è già operante, per finalità istituzionali, nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, la norma non comporta effetti a carico della finanza pubblica. Al riguardo, atteso che la banca dati è già operante per finalità istituzionali, andrebbe unicamente chiarito se lo svolgimento dell'attività di  onitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze potrà essere effettuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, escludendo oneri aggiuntivi per eventuali aggiornamenti della banca dati finalizzati all'utilizzo previsto dalla norma in esame".
Quanto all'articolo 9-quinquies, "Logo No Slot", "Al riguardo, attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbero esplicitati gli adempimenti amministrativi connessi alla istituzione e rilascio del logo 'No Slot' e le risorse presenti a legislazione vigente utilizzabili per le finalità indicate dalla presente norma".

 

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