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Pubblicità giochi e obblighi di concessione: operatori chiedono chiarimenti

13 settembre 2018 - 09:14

I concessionari dei giochi chiedono chiarimenti sugli obblighi previsti dal Decreto Dignità in conflitto con le regole di concessione.

Scritto da Ac
Pubblicità giochi e obblighi di concessione: operatori chiedono chiarimenti

Come poter conciliare il divieto assoluto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro disposto dal Decreto Dignità (e in vigore dallo scorso 13 luglio) con le regole imposte ai concessionari sull’informazione ai giocatori e la promozione del gioco responsabile? E’ questa la domanda che le società concessionarie attive sul mercato italiano si pongono da qualche settimana e che è stata avanzata, formalmente, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale organo regolatore del mercato. Andando così a rappresentare una nuova sfida (e, probabilmente, una bella gatta da pelare) per l’autorità. La quale, tuttavia, non dovrà (e non potrà) decidere da sola, ma di concerto con l’Agcom, l’Autorità garante delle comunicazioni, a cui è stato affidato il compito di controllare il rispetto del divieto di pubblicità e di erogare le sanzioni previste dalla legge. Per poter assolvere a tale compito, tuttavia, sembra sempre più necessario – e non solo opportuno – disciplinare in maniera completa e puntuale il campo di applicazione del divieto tenendo conto di tutte le fattispecie possibili (già emerse in quantità ragguardevole, negli ultimi giorni), tra cui proprio quella relativa alla compatibilità con gli obblighi previsti dalla convenzione di concessione siglata dai concessionari dei giochi pubblici.

 

IL CONFLITTO NORMATIVO - In particolare, l’articolo 14 della vigente convenzione di concessione siglata dai concessionari che gestiscono le reti di apparecchi prevede (al comma 7, lettera h ed al comma 8 lettera c) che “Il concessionario, relativamente alle attività e funzioni connesse alla gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, si impegna, altresì, espressamente ed incondizionatamente a: (…)porre in essere attività di informazione agli utenti, relativamente alle regole di funzionamento e di gioco degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di Aams”. Inoltre il concessionario “si impegna espressamente a rispettare le indicazioni, disposte da Aams con un piano di sviluppo, emanato annualmente, concernente: (…) le iniziative di comunicazione ed informazione per la tutela del gioco legale e responsabile”. 
Non solo. Occorre anche notare che il piano di sviluppo per l’anno 2018 previsto dall’ Agenzia delle Dogane, chiede espressamente ai concessionari (alla lettera c), di “espletare delle iniziative di comunicazione ed informazione per la tutela del gioco legale e responsabile, fra le quali: realizzazione e diffusione di materiali informativi, promozione di azioni di prevenzione su internet e sui social network, diffusione di spot radio e tv, campagne di comunicazione sui rischi dell’utilizzo del gioco illegale”.
Una richiesta che, legge alla mano, non sembra più poter trovare applicazione: a meno che non venga disposto uno specifico disciplinare da parte dell’Amministrazione (e, forse, proprio dall’Agcom) nel quale specificare cosa si possa (o si debba) davvero fare.
Andando quindi a risolvere l’evidente conflitto tra le disposizioni normative di rango primario e quelle contenute nelle previsioni della convenzione di concessione nonché nel piano di sviluppo per l’anno 2018 (oltre all’attività data in concessione, più in generale), Oppure spetterà all’Adm specificare se si dovranno considerare nulle di fatto le previsioni concessorie, magari per sopravenuta illeceità o quanto meno inefficaci per fatto sopravvenuto.
 
IL VERTICE TRA AUTORITA’ - Non a caso, nelle scorse ore, si è svolto un primo incontro tra l’Agenzia delle Dogane e l’Agcom dedicato proprio all’applicazione del Decreto Dignità e al divieto di pubblicità dei giochi. Per provare a districare una matassa sempre più ingarbugliata la cui complessità sembra aumentare, giorno dopo giorno, sulla base dei dubbi che emergono dall’attività quotidiana di ogni operatore del gioco. Dal ricevitore al gestore di apparecchi, dall’esercente al provider, e fino ai concessionari del gioco online.
 
COSA DICE LA LEGGE – Come noto, l’attuale formulazione dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legge n. 87, del 12 luglio 2018 (Decreto Dignità) convertito con modificazioni, prevede:  “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia al disturbo del gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, ed in conformità con i divieti contenuti nell’articolo 1, commi da 937 a 940 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º; luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”
  

 

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