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Anzio, sindaco ci ripensa e concede più ore per giocare

19 settembre 2018 - 15:49

Dopo le proteste degli operatori, il sindaco di Anzio (Rm) vara nuova ordinanza che rettifica quella del 3 agosto concedendo più ore per giocare.

Scritto da Redazione
Anzio, sindaco ci ripensa e concede più ore per giocare

 

È in vigore da ieri, 18 settembre, la nuova ordinanza sul gioco del Comune di Anzio (Rm), emessa a parziale rettifica della precedente, firmata ai primi di agosto, dopo le critiche arrivate dagli operatori del settore per la restrizione degli orari di attività dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23.

Con questo provvedimento, il sindaco Candido De Angelis dispone che gli apparecchi di
intrattenimento e svago con vincita in denaro ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del Tulps possano restare in funzione dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24 di tutti i giorni, festivi compresi.


La rettifica, secondo quanto si legge nell'ordinanza, si richiama a"esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti" e "compatibili con l'ordinamento
comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità", ai fini della previsione dei limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso, organizzazione e di svolgimento delle attività economiche.
 

Gli apparecchi "nelle ore di sospensione del funzionamento devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili" mentre il titolare della autorizzazioni deve esporre obbligatoriamente "all'esterno ed all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, apposito avviso (di dimensioni minime cm 20x30) che renda noto la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito".
 
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, "le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da 150 a 450 euro, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981". La sanzione amministrativa pecuniaria deve "intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita di gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati". In caso di recidiva deve applicarsi "ai sensi degli artt. 9 e 10 del Tulps, per un periodo non superiore a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, del Tulps, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del Tulps. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689".
 

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