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Ventimiglia: 'Gioco consentito dalle 19 alle 7 del mattino'

12 novembre 2018 - 15:35

Pubblicata l'ordinanza sindacale del Comune di Ventimiglia (Im) che consente il gioco con vincita solo dalle 19 alle 7 del mattino.

Scritto da Redazione
Ventimiglia: 'Gioco consentito dalle 19 alle 7 del mattino'

“Sul territorio di questo Comune, l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps, installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del Tulps e negli esercizi ove è consentita la loro installazione, è fissato nel seguente modo: dalle ore 19 alle ore 24 tutti i giorni, festivi compresi; dalle ore 00 alle ore 7 tutti i giorni, festivi compresi”.

 

È quanto dispone la "Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincite in denaro" appena emanata attraverso un'ordinanza dal Comune di Ventimiglia, in provincia di Imperia.

 

 

Il provvedimento inoltre stabilisce che “in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente (Scia), è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni: obbligo di esposizione di un apposito cartello in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla normativa in materia; obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e/o funzionamento degli apparecchi; gli apparecchi durante l’orario di sospensione del funzionamento dovranno essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili”.
 
 
In caso di violazione dell'ordinanza è prevista una “sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 euro ad un massimo di 500, ai sensi dell’art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689; che in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo non superiore a 5 giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del Tulps; che la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione. Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica”.
 

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