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Matchfixing, ratifica convenzione Ue sotto la lente del Senato

16 novembre 2018 - 09:58

Il disegno di legge sulla ratifica della convenzione Ue sul matchfixing all'esame delle commissioni Giustizia ed Affari esteri del Senato. La relazione di Emanuele Pellegrini.

Scritto da Redazione
Matchfixing, ratifica convenzione Ue sotto la lente del Senato

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive sotto la lente delle commissioni Giustizia ed Affari esteri del Senato, nella seduta di giovedì 15 novembre.

 

A relazionare sul disegno di legge in esame, recante la ratifica della convenzione stipulata nel settembre 2014 nella cittadina svizzera di Magglingen (Macolin), è il senatore leghista Emanuele Pellegrini.

 

Il relatore ricorda che “nel merito la Convenzione si compone di 41 articoli, suddivisi in nove capi. Il Capo I individua lo scopo, i principi guida e le definizioni rilevanti (articoli 1-3). Il Capo II (articoli 4-11) oltre a disciplinare gli aspetti relativi alla prevenzione, alla cooperazione e alle altre misure che le Parti possono adottare in relazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, fra cui le misure riguardanti il finanziamento delle organizzazioni sportive (articolo 8), quelle relative all’autorità di controllo sulle scommesse (articolo 9) e quelle riguardanti gli operatori di scommesse sportive (articolo 10), dispone anche l’obbligo per gli Stati Parte di individuare ed adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più adeguati di lotta contro le scommesse illegali (articolo 11), quali il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori 'remoti' di scommesse illegali e chiusura degli operatori stessi, il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori, il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività illegali, la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali”.
 
 
Passando al disegno di legge di ratifica della Convenzione, il relatore spiega che “esso si compone di 7 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all’ordine di esecuzione (articolo 2), all’Autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive (articolo 3), alle misure relative all’applicazione di pene accessorie (articolo 4), ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 5), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 6) ed all’entrata in vigore (articolo 7). Di indubbio rilievo per la Commissione giustizia sono le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 5 del disegno di legge, i quali introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione”.
 
 
Più nel dettaglio, si legge ancora nella relazione, “l’articolo 3 dà attuazione nell’ordinamento italiano all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È necessario, infatti, ricordare che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. L’articolo 4 dà invece attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 (recante Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2). 
È opportuno ricordare che l’istituto della confisca per equivalente mira a impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso. La confisca colpisce, infatti, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, ed è prevista dal legislatore solo per talune fattispecie criminose allorquando sia intervenuta condanna (cui è equiparata l’applicazione della pena su richiesta delle parti) e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.
L’istituto è attualmente disciplinato dall’articolo 322- ter c.p., inserito nel capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione: proprio a tale disposizione fa rinvio espressamente il secondo comma del nuovo articolo 5-bis. In particolare, il richiamo nella legge speciale al terzo comma dell’articolo 322-ter c.p. comporta che spetta al giudice, nella sentenza di condanna, determinare le somme di denaro o individuare i beni assoggettati a confisca.
L’articolo 5 introduce, poi, nel decreto legislativo. n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione. Più nel dettaglio, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.
La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del decreto legislativo. n. 231 del 2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività ; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno”.
 

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