skin

Decreto sicurezza, inammissibile emendamento Lorenzin sul Gap

22 novembre 2018 - 09:19

La deputata  Lorenzin (Pd) ha presentato un emendamento al decreto sicurezza sulle misure di prevenzione sul Gap, dichiarato inammissibile dalla Prima commissione.

Scritto da Rf
Decreto sicurezza, inammissibile emendamento Lorenzin sul Gap

La commissione Affari costituzionali alla Camera ha dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto legge in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, sul potenziamento delle iniziative per la prevenzione delle dipendenze, in particolare sul gioco d'azzardo patologico, presentato ieri mercoledì 21 novembre, in sede referente dalla deputata Beatrice Lorenzin (Pd).

È stato quindi considerato inammissibile l'emendamento che cita: “Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate a all’uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d’azzardo patologico (Gap), sia tra i minori che tra gli adulti, la presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministero della Salute e il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d’azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze. Nell’ambito del sito internet istituzionale del dipartimento delle Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi presenti sul territorio. Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture sociosanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.

 

Articoli correlati