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Commissione Finanze: 'Sì a norme Ue ma condizioni su tabaccherie'

05 dicembre 2018 - 09:36

La commissione Finanze al Senato approva schema di relazione su norme Ue ma pone condizioni sui requisiti delle tabaccherie.

Scritto da Redazione
Commissione Finanze: 'Sì a norme Ue ma condizioni su tabaccherie'

Si è parlato anche dei requisiti delle tabaccherie nell'ambito della seduta del 4 dicembre della commissione Finanze e tesoro del Senato, in merito alle “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.

La commissione ha espresso “una relazione favorevole a condizione: di reintrodurre all’articolo 3, il parametro della popolazione riferita ad un bacino di 1500 abitanti o di 1000 abitanti qualora l’esercizio commerciale autorizzato alla vendita di tabacchi svolga anche attività di vendita della stampa quotidiana e periodica”.

 

 

In particolare, “l’articolo 3 della legge comunitaria modifica i requisiti in base ai quali si procede all’istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, all’articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111del 2011). In particolare, il comma 1: – introduce il requisito della «popolazione» in luogo della 'produttività minima' per quanto riguarda l’istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie ed elimina, di conseguenza, la previsione relativa all’introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima; – espunge il riferimento alla 'potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto' per quanto riguarda l’istituzione di rivendite speciali; – sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il rinnovo dei patentini; – resta invece fermo il principio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l’interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi; non è modificato il criterio della distanza per l’istituzione e i trasferimenti di rivendite ordinarie, così come per l’istituzione di rivendite speciali l’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che la giustifica) continua a essere valutata in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento”.
 

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