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Comune Ancona: 'Gioco vietato dopo le 24 nelle sale e dopo le 20 nei bar'

02 gennaio 2019 - 11:26

Il Consiglio comunale di Ancona ha deliberato le fasce orarie delle attività nelle sale da gioco e del funzionamento degli apparecchi nei locali pubblici.

Scritto da Redazione
 Comune Ancona: 'Gioco vietato dopo le 24 nelle sale e dopo le 20 nei bar'

 

A partire dal primo gennaio 2019, gli esercenti delle attività di sala gioco e gli esercenti autorizzati all’installazione di apparecchi e congegni vari di svago con vincite in denaro, dovranno rispettare gli orari e le disposizioni presenti nel regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco di azzardo patologico approvato dal Consiglio comunale di Ancona.

“Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica - si legge nel regolamento - tenuto conto di quanto previsto nel quarto comma dell’art. 5 della legge della Regione Marche n. 3 del 7 febbraio 2017, l’orario di esercizio delle sale giochi, nonché l’orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati (agenzie scommesse, sale bingo, sale VLI, ecc.) è dalle ore 14 alle ore 24.
 
Per esigenze di tutela della salute e quiete pubblica l’orario di funzionamento degli apparecchi e dei congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati negli esercizi autorizzati (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi. ricevitorie lotto ecc.) è dalle ore 10 alle ore 20.
 
Al di fuori degli orari previsti - continua la nota - le sale giochi dovranno restare chiuse al pubblico e gli apparecchi e i congegni vari di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli esercizi autorizzati devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e congegno ed essere mantenuti non accessibili.
 
I suddetti orari dovranno essere resi noti al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello all’esterno del locale.
 
Il mancato rispetto dei suddetti orari e delle suddette disposizioni, ferme restando le sanzioni penali, comporta le sanzioni previste all’art. 7 dello stesso regolamento, ovvero sanzioni pecuniarie e, in caso di reiterate violazioni, la chiusura dell’attività.

 

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