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Castelvetro Piacentino: 'Gioco, orari diversi per sale Vlt e bar'

07 gennaio 2019 - 10:25

In vigore dal 7 gennaio l'ordinanza sindacale di Castelvetro Piacentino (Pc) che definisce orari delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita.

Scritto da Redazione
Castelvetro Piacentino: 'Gioco, orari diversi per sale Vlt e bar'

Entra in vigore oggi, 7 gennaio, l'ordinanza sul gioco firmata dal sindaco di Castelvetro Piacentino (Pc) che riduce gli orari di esercizio delle sale giochi e quelli di funzionamento degli apparecchi con vincita presenti sul territorio, “con l’obiettivo di limitarne l’accesso indiscriminato e di arginarne la disponibilità senza limiti delle occasioni di gioco”, secondo quanto si legge nel testo.

Quanto alle sale giochi autorizzate ex articolo 86 del Tulps (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva) l'orario va dalle 10 alle 24 di tutti i giorni, compresi i festivi; gli apparecchi collocati negli esercizi autorizzati ex art.86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lottoecc.) e negli esercizi autorizzati ex art.88 del Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo,sale Vlt,ecc.) invece possono restare accesi dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 23.30 di tutti i giorni,compresi i festivi.

 

“In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare,oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni: obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge; obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi”, si legge ancora nel testo dell'ordinanza.
 
 
Infine, “fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge,nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 ai sensi dell’art.7bis del D.Lgs. 13 gennaio 2000, n.267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
La giunta comunale, con proprio provvedimento da adottare ai sensi dell’art.16 della legge n.689/81 sopracitata,potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione”.
 

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