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Pubblicità e informazione sui giochi: le precisazioni di Adm e l'attesa di Agcom

11 gennaio 2019 - 10:33

Nel piano di sviluppo 2019 inviato dall'Agenzia delle Dogane ai concessionari un focus sulla pubblicità dei giochi e sulle attività di comunicazione e informazione.

Scritto da Ac
Pubblicità e informazione sui giochi: le precisazioni di Adm e l'attesa di Agcom

 

Se per quanto riguarda le direttive da seguire per la pubblicità dei giochi con vincita in denaro bisognerà attendere le Linee guida dell'Autorità Garante delle comunicazioni, attese entro il prossimo 25 gennaio, per quanto riguarda le normali attività di “informazione e comunicazione” rivolte ai consumatori, i concessionari del gioco pubblico sanno già, in gran parte, come doversi muovere. E per sollevarli da qualunque dubbio, si è espressa in maniera puntuale anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mettendo nero su bianco i principi da seguire, attraverso il Piano di sviluppo per il 2019 inviato nei giorni scorsi alle società concessionarie. Nel quale c'è un'intera sezione dedicata a pubblicità, informazione e comunicazione. Partendo proprio dai distinguo.

LE DISTINZIONI TRA PUBBLICITA' E INFORMAZIONE - “Per 'iniziative di comunicazione e informazione' – scrive Adm - si intendono esclusivamente le attività volte a fornire le informazioni necessarie per la tutela del gioco legale e responsabile; esulano, quindi, da tale ambito tutte le attività di promozione e ancor più le pubblicità”. In materia, peraltro, è intervenuto anche il cosiddetto 'decreto Dignità' che vieta qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa ai giochi o scommesse con vincita in denaro. Dal 1 gennaio 2019 il divieto si è esteso poi anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti e servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese citazioni visivi o acustiche. Un punto sul quale, nel frattempo, è arrivato anche un altro parere da Agcom, seppure parziale e focalizzato eslusivamente sulle sponsorizzazioni alle società di calcio.
Scrive ancora l'Agenzia: “La competenza alla contestazione e alla irrogazione delle sanzioni in materia è propria dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni che sta provvedendo a stilarne le Linee guida e le direttive attuative. L'autorità ha avviato una consultazione che terminerà a fine gennaio 2019 fra tutti i soggetti interessati (operatori di gioco, associazioni, istituzioni e stakeholders), attraverso la compilazione di un questionario per acquisire ogni utile elemento di informazione e valutazione al fine di delineare più dettagliatamente l'ambito di intervento dell'Autorità, anche in ragione delle esigenze di certezza giuridica degli operatori del settore che esercitano l'attività in regime di concessione”.
Intanto, però: “Poiché il comma 5 dell'articolo 9 del decreto prevede però che tali divieti non si applicano ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione, fino alla loro scadenza e, comunque, per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è opportuno richiamare il contenuto della nota di luglio 2015, indirizzata agli stessi concessionari, ove è prescritto, con riferimento alle iniziative di carattere promozionale, il divieto di condotte che, in qualche misura, possano porsi quali forme surrettizie di incitamento al gioco, con esclusione di qualsivoglia manifestazione, anche a premio, caratterizzata da meccanismi basati sulla possibilità di accumulo dei punti in relazione alle giocate effettuate mediante gli apparecchi da intrattenimento”.
 
LE REGOLE SULLA PUBBLICITA' - Con esclusivo riferimento, quindi, ai contratti di pubblicità già attivi alla data di entrata in vigore del decreto Dignità, le iniziative di comunicazione e informazione saranno attuate sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio e nel rispetto della normativa vigente mediante la realizzazione e diffusione di materiali informativi di prevenzione, sotto varie forme (evidenziando anche l'esigenza di non trascurare anche, eventualmente per il tramite di messaggi audio da diffondere all'interno degli esercizi pubblici e sale, la sensibilizzazione in ordine ai rischi di usura e di gioco problematico); la promozione di azioni di prevenzioni su internet e social network; la diffusione di totem interattivi per il testo di autovalutazione del rischio e informazioni di base sui rischi di dipendenza; la diffusione di spot radio e tv secondo le modalità e termini definiti dalle normative vigenti, invi compresa anche la legge di stabilità 2016; l'attivazione di percorsi di formazione specialistica destinati a tutti i soggetti della filiera; la prevenzione dei rischi derivanti dal ricorso al gioco illegale, da attuarsi mediante campagne di comunicazione che focalizzino su rischi connessi con l'utilizzo di giochi illegali”.
Non solo. Tra le prescrizioni ribadite dall'Agenzia vi è anche quella che impone come “Tutte le iniziative di comunicazione e informazione dovranno essere realizzate anche tenendo conto della vulnerabilità di particolari categorie di soggetti, come giovani, anziani, persone in condizioni di disagio o affette da patologie psichiatriche o dedite all'uso di alcol o stupefacenti”.
Mentre in assenza di linee guida dell'Autorità, AdM ritiene necessario, con specifico riferimento alle attività di comunicazione, informazione e ricerca, rinviare le nuove direttive del piano di sviluppo per il 2019, attendendo l'emanazione del documento di citata autorità. È quindi rimandata la comunicazione della misura dello stanziamento minimo richiesto a ciascun concessionario che l'Agenzia comunica di anno in anno alle società concessionarie. E tanto basta per accrescere ulteriormente l'attesa attorno alla pronuncia di Agcom.
 

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