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Puglia, legge gioco: il testo torna in commissione il 17 gennaio

15 gennaio 2019 - 09:48

Dopo la proroga decisa il 30 ottobre 2018, al Consiglio della Puglia si torna a parlare della legge sul gioco. Proposte emendative allo studio della commissione Assistenza sanitaria.

Scritto da Fm
Puglia, legge gioco: il testo torna in commissione il 17 gennaio

Mentre in Liguria la discussione della nuova legge sul gioco viene rimandata di mese in mese, in attesa del riordino nazionale promesso dal Governo Lega-M5S, la Puglia potrebbe essere di parola e rimettere mano alla normativa entro il termine di sei mesi stabilito dalla proroga varata il 30 ottobre 2018.

L'iter del nuovo testo ovviamente comincia dalle commissioni consiliari e in particolare da quella dedicata all'Assistenza Sanitaria e ai servizi sociali. Il primo esame in sede referente è fissato per la seduta di giovedì 17 gennaio, dove figura all'ordine del giorno la trattazione dei provvedimenti: “Modifica dell’art. 7 comma 2 e 8 ed integrazione dei commi 2 bis e 2 ter della Legge 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)” e "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’" nel testo unificato licenziato dalla commissione il 16 novembre 2017 (decisione n° 52). 

 

L'obiettivo è adeguare il testo alle necessità organizzative ed alle recenti acquisizioni sociologiche, apportando alla legge 43 le modifiche necessarie a renderla utile nel contrasto alla diffusione del gioco senza ledere i diritti dei lavoratori e di chi ha investito nel settore, come proposto dal presidente della commissione Lavoro Domenico Santorsola. Il consigliere all'indomani del voto di proroga ha sottolineato che “una Amministrazione regionale non può lasciar ‘riposare’ una legge per cinque anni e poi decidere di rinviarla per due anni demandando ad un altro, nel caso migliore, il compito di legiferare”. 
 
I tempi per intervenire ci sono ma non sono poi così ampi, visto che per il 2020 è atteso il rinnovo della Giunta, con le elezioni regionali.
 
IL TESTO IN DISCUSSIONE – La commissione nella seduta del 17 gennaio dovrà confrontarsi sul seguente testo.
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico”
Art. 1 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 1. All’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 “Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico”, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 2 le parole: “in un raggio non inferiore a cinquecento metri” sono sostituite dalle seguenti : “in un raggio inferiore a cinquecento metri”; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione si intende il collegamento con apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di entrata in vigore del presente comma”.; “2 ter. Sono equiparati a nuova installazione: a) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività; b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; c) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.”; c) alla fine del comma 7, è aggiunto il seguente periodo: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti o proiezioni video che pubblicizzino vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.”; d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.”; e) al comma 8 dopo le parole “di cui ai commi 2,” sono inserite le seguenti: “2 bis, 2 ter,”; f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: “10 bis. Nessun contributo o beneficio economico, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto, può essere erogato dalla Regione Puglia in favore di emittenti televisive a diffusione locale o regionale che trasmettano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi che possano sviluppare dipendente”.
 

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