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Cassano all'Ionio, distanziometro di 500 metri anche per comma 7

23 gennaio 2019 - 14:40

Approvato il nuovo Regolamento sul gioco a Cassano all'Ionio: tra le misure distanziomentro di 500 metri per gli apparecchi comma 6 e 7.

Scritto da Redazione
Cassano all'Ionio, distanziometro di 500 metri anche per comma 7

La Commissione Straordinaria di Cassano all’Ionio ha discusso e approvato, con i poteri del consiglio, il Regolamento Comunale sulle Sale da Gioco e l'installazione di giochi leciti.

Il Regolamento che disciplina le attività di sale da gioco di cui si è dotato l’Ente Locale, si legge in una nota, è stato elaborato "nella considerazione che il gioco d’azzardo patologico, ha assunto oramai dimensioni rilevanti, al punto che costituisce uno dei nuovi fenomeni complessi di forte allarme sociale".
In tale contesto, viene ricordato nell'atto deliberativo, che la Prefettura di Cosenza ha sensibilizzato le amministrazioni locali nell'importante contributo che può essere dato per prevenire e contrastare il fenomeno in questione. La Prefettura, in pratica, ha esortato a porre in essere possibili ed efficaci iniziative sul territorio amministrato al fine di tutelare la salute dei cittadini, la sicurezza del territorio e la quiete pubblica.

Nel deliberato commissariale si evince che la Regione Calabria, con legge del 26 aprile 2018, n. 9, aveva invitato i Comuni a disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco, cosa che l’Amministrazione Straordinaria di Cassano fece allora emanando un’apposita ordinanza datata dicembre 2018, e ha ribadito ora con l’approvazione del nuovo Regolamento, reso immediatamente esecutivo.

IL REGOLAMENTO - L’atto consta di 14 articoli che disciplinano l’ambito di applicazione; le finalità e i principi generali; i giochi vietati; la tabella dei giochi proibiti; le caratteristiche dei giochi; l’ubicazione dei locali; gli adempimenti per l’apertura di sala pubblica da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco; lo svolgimento dell’esercizio, relativamente alle prescrizioni e ai divieti; le informazioni da fornire al pubblico; la cessazione delle attività; la revoca, decadenza, sospensione del titolo abilitativo; gli orari da osservare; le sanzioni previste per i trasgressori; e le disposizioni transitorie e finali.
In particolare, viene vietata la collocazione degli apparecchi comma 6 e 7 in locali che si trovano a una distanza inferiore a cinquecento metri da luoghi sensibili (scuole, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresideniali in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per bambini, istituti di credito e sportielli bancomati, compravendite di oggeti preziosi e oro, stazioni ferroviarie.
Il Regolamento esclude le rivendite di generi di monopolio, ma se gli apparecchi sono collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare e non sono posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita.
Invece, sono soggetti al rispetto del distanziometro "l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco (...), la prima installazione di apparecchi (...) o l'aumento del loro numero in tutte le strutture". In caso di trasferimeto di sede gli apparecchi, già regolarmente detenuti, "possono essere mantenuti solamente inel casoin cui sia rispettata la distanza minima di metri lineari 500".

L'obbligo non sussiste "per le attività esistenti all'entrata in vigore del regolamento, anche in caso di subingresso, finchè permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero", nel caso in cui "la struttura (...) sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente" e nel caso di "semplice sostituzione di apparecchi".

 

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