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Gioco lecito e Gap in commissione Finanze e Affari sociali

07 febbraio 2019 - 08:33

Assegnata in commissione Finanze e Affari sociali della Camera la proposta di legge su gioco lecito e gioco d'azzardo patologico presantata da Sarli di M5S.

Scritto da Redazione
Gioco lecito e Gap in commissione Finanze e Affari sociali

È stata assegnata alle commissioni riunite Finanze (quarta commissione) e Affari sociali (undicesima commissione) della Camera la proposta di legge 1015, di cui è stato modificato il titolo, presentata dalla deputata Doriana Sarli del Movimento 5 Stelle in merito ai limiti delle apertura delle sale da gioco, degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito e alle disposizioni su gioco d'azzardo patologico.

Il testo cita: "Modifiche al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all’apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, nonché disposizioni per la prevenzione, la cura e la  riabilitazione  del  disturbo  da  gioco d’azzardo".

 

La proposta di legge consta di 9 articoli, suddivisi in tre capi.

Il capo I persegue l’obiettivo di stabilire una disciplina uniforme, con misure volte a ridurre l’offerta  complessiva  del  gioco  d’azzardo, prevedendo  una  più  idonea  collocazione delle sale da gioco nel territorio, stabilendo limitazioni temporali all’esercizio del gioco e definendo in modo chiaro le competenze dei Comuni in materia, ferma restando l’autonomia  di  ciascun Comune  nell’adottare provvedimenti  più  stringenti  in  base  alle esigenze  del  territorio.  
 
Il  capo  II  comprende disposizioni per la prevenzione, la cura  e  la  riabilitazione  del  disturbo  da gioco d’azzardo, introducendo nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (Lea) il diritto all’esenzione per le prestazioni correlate al trattamento della patologia, previa diagnosi del disturbo da gioco d’azzardo. Inoltre si prevede un’articolata attività di prevenzione  da  parte  del  ministero  della Salute, da attuarsi attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione nonché attraverso l’istituzione di un numero verde.
 
Per quanto riguarda le autorizzazioni "l’apertura di esercizi - si legge nel testo - nei quali siano installate slot e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all’autorizzazione comunale, l'esercizio con Vlt, le sale bingo e le agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all’autorizzazione del questore.  L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività nel territorio comunale. Anche il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e il cambio di titolarità dei locali dove sono installate slot e Vlt sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione comunale. Essa è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza".
 
Per quanto riguarda il cosiddetto distanziometro: è vietata la collocazione di apparecchi  per  il  giocoin locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso  pedonale  più  breve,  inferiore  a 300 metri, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero inferiore a 500 metri, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per  giovani  e  adulti,  luoghi  di  culto,  impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori; a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali. I Comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori, in base alle disposizioni da essi adottate, negare  l’autorizzazione  tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana
ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo, della quiete e della salute pubblica.
 
Per quanto riguarda i limiti  agli  orari  di  esercizio  delle  sale  da gioco autorizzate, i sindaci, al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’ordine pubblico e per un efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, in particolare dei minori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stabiliscono i limiti dell’orario di esercizio delle sale da gioco autorizzate e dell’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati presso esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e locali aperti al pubblico. L’orario di funzionamento degli apparecchi non  può  essere superiore a otto ore giornaliere.
 
Per quanto riguarda le sanzioni per il contrasto del gioco illecito e il rispetto dei limiti per l’esercizio del gioco lecito, per la violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione comunale rilasciata. Per  la  violazione  delle  limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva, si applica  la  sanzione  amministrativa  della sospensione  dell’attività  da  sette  giorni  a
tre mesi.
 
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono  versati  all’entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnati, con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, al Fondo  per  il  gioco  d’azzardo  patologico. Essi sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione  del  disturbo  da  gioco  d’azzardo.
 
Facendo riferimento ai livelli  essenziali  di  assistenza  per  la  cura del disturbo da gioco d’azzardo, il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, svolge attività di prevenzione  del  disturbo  da  gioco  d’azzardo; alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo garantisce altresì interventi di cura e riabilitazione, in ordine di priorità, in forma ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale. La  diagnosi  del  disturbo  da  gioco d’azzardo dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia.
 
Inoltre, il ministro della Salute, d’intesa con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  ricerca,  sentito  l’Osservatorio  per  il contrasto  della  diffusione  del  gioco  d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con i servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale e con le istituzioni locali.

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