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Rdc e gioco, testo in Aula in Senato il 25 febbraio

22 febbraio 2019 - 09:23

La commissione Lavoro del Senato ha terminato il lavoro in sede referente sul Ddl su reddito di cittadinanza e quota 100, confermate disposizioni sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Rdc e gioco, testo in Aula in Senato il 25 febbraio

Dopo una lunga sessione di lavoro, la commissione Lavoro del Senato ha ultimato l'esame in sede referente del disegno di conversione in legge del decreto su reddito di cittadinanza e quota cento, che contiene disposizioni anche in materia di gioco, dando mandato alla relatrici Nunzia Catalfo (M5S) e Tiziana Nisini (Lega) di riferire con relazione scritta in Aula, dove il testo è atteso lunedì 25 febbraio.

Confermate le disposizioni in materia di gioco, contenute principalmente all'articolo 27.

IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA - La card sul reddito di cittadinanza non si potrà usare per giocare. "Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità", dispone il decreto in un articolo precedente quello riferito espressamente ai giochi, il 5, oggetto di osservazioni da parte del Servizio Studi del Senato.

L'AUMENTO DEL PREU SULLE SLOT - Previsto inoltre un "ulteriore" aumento del Preu sugli apparecchi da intrattenimento, andando a sostituire quanto previsto dalla Manovra per il 2019, che prevedeva "solo" un inasprimento dell'1,35. "Al comma 1051 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole 'di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)' sono sostituite dalle parole 'di 2,00' per gli apparecchi di cui alla lettera a)”.

L'AUMENTO DEI CORRISPETTIVI - Aumenta anche il corrispettivo per il rilascio di titoli autorizzatori per gli apparecchi da intrattenimento, con la previsione di un versamento una tantum. Il testo dispone: "Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio". Inoltre, in vista "della previsione di cui all’articolo 1, comma 569, lett. b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’introduzione della tessera sanitaria prevista dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito. con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a), deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto".
 
L'INCREMENTO DEGLI ACCONTI - Crescono anche gli acconti dovuti a titolo di Preu per il sesto bimestre dell’anno 2019. "Per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni".
 
IL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE - Il governo punta anche a "contrastare più efficacemente l’esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico", inasprendo le pene e conferendo ulteriori compiti, in materia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A tali fini, "all’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “con la reclusione da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti “con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro.”;
b) le parole “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
c) è aggiunto il seguente comma: “4 quater). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all’attività illegale di cui ai precedenti commi con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.”.
2. All’articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente lettera: “f quater) Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni".
 
LA RITENUTA SULLE VINCITE - Il testo prevede infine l'aumento della ritenuta sulle vincite del 10&Lotto. In dettaglio, la ritenuta "sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all’undici per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell’otto per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa".
 
I LAVORI IN COMMISSIONE - Come detto, i lavori delle commissioni hanno modificato assai parzialmente il testo. Approvato infatti solo un emendamento delle relatrici, che prevedeva solo correzioni formali.
Si tratta di un aggiustamento formale al testo originario, e in particolare alle disposizioni sulla tessera sanitaria: "a) al comma 4, sostituire le parole: «comma 569, lettera b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» con le seguenti: «commi 569, lettera b) e 1098, della legge». b) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «da venti a cinquanta mila euro» con le seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».".
 
L'ODG SUL REDDITO DI CITTADINANZA - Accolto inoltre l'ordine del giorno di Giovanni Endrizzi (M5S), che impegna il governo a valutare l'opportunità di "estendere con misure idonee l'obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per tutti i servizi di offerta del gioco d'azzardo, garantendo i diritti di riservatezza sui dati personali ed in ogni caso l'impossibilità di accedere a tali dati da parte di soggetti diversi dal Ministero della Salute; introdurre, in sostituzione della tessera sanitaria, l'obbligo di un 'tesserino dedicato' per i servizi di gioco d'azzardo, ottenibile su richiesta, dotato di fotografia per ridurre il rischio di cessione a terzi, nonché di un chip elettronico con la possibilità di impostare limiti di orario e limiti di spesa mensile rapportata al reddito dichiarato, incompatibile con i benefici della pensione di cittadinanza o del reddito di cittadinanza".
 

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