skin

Ue: 'CdG e principi dell'Unione di parità ostano a normativa nazionale'

25 marzo 2019 - 09:28

In Gazzetta europea la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria di Parma, su Stanleyparma e Stanleybet Malta Ltd.

Scritto da Redazione
Ue: 'CdG e principi dell'Unione di parità ostano a normativa nazionale'

È stata pubblicata sulla Gazzetta europea la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria provinciale di Parma, lo scorso 14 dicembre 2018, sulle società Stanleyparma e Stanleybet Malta Ltd e sull'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'Emilia Romagna (Parma).

Le questioni pregiudiziali sono le seguenti:
 
"In merito agli articoli 56, 57 e 52 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - si legge sulla Gazzetta europea - la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa, di cui, in particolare, alle sentenze Gambelli (causa C-243/01), Placanica (causa C-338/04), Costa e Cifone (cause riunite C-72/10 e C-77/10), e Laezza (causa C-375/14), e in materia di discriminazione fiscale, di cui, in particolare, alle sentenze Lindman (causa C-42/02), commissione c. Spagna (causa C-l53/08), e Blanco e Fabretti (cause riunite C-344/13 e C-367/13), e i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 23 gennaio 2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse e concorsi pronostici della Legge di stabilità 2011.
 
Sempre in questa direzione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di servizi di gioco e scommessa ed i principi di diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione - si legge ancora in Gazzetta -, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 23 gennaio 2018, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana in causa, che prevede l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse e concorsi pronostici dei soli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd, e non anche degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa concessionari statali, che svolgono la medesima attività.
 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia - conclude la Gazzetta europea - in materia di servizi di gioco e scommessa e i principi di parità di trattamento e non discriminazione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018, ostano ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana che impone agli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommessa stabiliti in un diverso stato membro dell’Unione europea, in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommessa in solido con i loro intermediari nazionali, il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al D. Lgs. 504/1998 su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento".

 

 

Articoli correlati