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Ddl match fixing, si dibatte sugli emendamenti

27 marzo 2019 - 09:11

Prosegue l'esame alla Camera da parte delle commissioni Giustizia e Affari esteri sul disegno di legge sulla manipolazione delle competizioni sportive.

Scritto da Rf
Ddl match fixing, si dibatte sugli emendamenti

Le commissioni Giustizia e Affari esteri si sono riunite ieri, martedì 26 marzo, in sede referente alla Camera, per esaminare il testo del disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta appunto a Magglingen il 18 settembre 2014.

 
Paolo Formentini, relatore per la commissione Affari esteri sottolinea che “la convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, nel cantone Berna, il 18 settembre 2014 è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive”.
 
Formentini ricorda che “la convenzione è stata aperta alla firma in occasione della 13esima conferenza dei ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d’Europa che si è svolta nella località elvetica nel settembre 2014 ed è stata dedicata ai temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea”.
 
Il relatore segnala che “già alla fine della scorsa legislatura, il 22 novembre 2018, la Camera ha approvato un analogo disegno di legge, il cui iter non è però proseguito a causa dello scioglimento del Parlamento. Osserva che l’atto internazionale è stato messo a punto da un gruppo di redazione intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell’Enlarged Partial Agreement on Sport (Epas), organo che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell’ambito dello sport tra le autorità pubbliche dei suoi Stati membri. L’espressione 'manipolazione di competizioni sportive' fa riferimento non soltanto agli 'incontri' – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi”.
 
Formentini in ultimo “rileva che l’accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite”.
 
Roberto Turri (Lega), relatore per la commissione Giustizia, preannuncia che “si soffermerà – si legge nel testo - sui contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, che si compone di 7 articoli. In particolare, segnala che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l’esecuzione, l’obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa, prevista dall’articolo 32, paragrafo 4, decorsi tre mesi dalla ratifica di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 membri del Consiglio d’Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione".
 
"Si tratta - continua il testo - di limitati interventi relativi a: l’individuazione dell’autorità nazionale competente per la regolamentazione delle scommesse sportive, in attuazione dell’articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’articolo 25 della convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della convenzione (articolo 5)".
 
Come spiegato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato (A.S. 773), il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (artt. 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (artt. da 15 a 28 della Convenzione).
 
Per i profili che necessitano di adeguamento, l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni.
 
"L’autorità competente - spiegano le commissioni - viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Essa, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte.
 
In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.
 
L’incorporazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (l’autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell’Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 10 dicembre 2012, dall’articolo 23-quater del decreto legge n. 95 del 2012.
 
L’articolo 4 dà invece attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti.
 
In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (artt.1e4 della legge n. 401 del 1989)".
 
LA RIFORMA - La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote".
 
La viceministra Emanuela Claudia Del Re si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
 
Giulia Sarti (M5S), chiede alla presidenza di acquisire a scopo conoscitivo, anche ai fini di un’eventuale attività emendativa, la relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle Mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
 
Roberto Turri (Lega), considerata la rilevanza dell’argomento e in ragione del fatto che nella scorsa legislatura il provvedimento è stato approvato all’unanimità presso la Camera dei deputati, chiede “alla presidenza di verificare se i gruppi siano disposti a rinunciare alla presentazione di eventuali proposte emendative, allo scopo di accelerare i tempi di esame”.
 
Marta Grande, presidente della commissione Affari esteri, sottolinea che “la proposta del collega Turri deve essere approvata da tutti i gruppi delle due commissioni. In assenza di tale consenso unanime, che potrebbe essere acquisito anche per le vie brevi, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a lunedì 1° aprile, alle ore 16”.
 
Pierantonio Zanettin (FI) si riserva di esprimersi “dopo aver concordato la posizione con il rappresentante del gruppo di Forza Italia presso la commissione Giustizia".
 
Alfredo Bazoli (PD), a nome del gruppo del Partito Democratico della commissione Giustizia, concorda con la richiesta del collega Turri "di rinunciare alla presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame”.
 
Angela Salafia (M5S), a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle della commissione Giustizia, concorda con la richiesta del collega Turri di "rinunciare alla presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame".
 
Pino Cabras (M5S) si riserva a sua volta di "verificare la posizione del proprio gruppo, in consultazione con la rappresentante del Movimento 5 Stelle presso la commissione Affari esteri".

 

 

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