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Commissione Ue: 'Direttiva non recepita completamente sul gioco'

16 luglio 2019 - 08:09

Secondo la Commissione Ue, l'Italia non ha totalmente adempiuto a quanto prevede la direttiva sull'antiriciclaggio in materia di gioco.

Scritto da Redazione
Commissione Ue: 'Direttiva non recepita completamente sul gioco'

Pubblicato alla Camera, lunedì 15 luglio, il dossier relativo allo schema di decreto legislativo su  “Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, in cui sono contenuti riferimenti al gioco anche se il testo del Dlgs, in materia, è rimasto invariato rispetto a quello vigente.

“Il diritto primario dell’Unione europea – si legge nella scheda di lettura - (articolo 67 Tfue) identifica, tra le finalità dell’Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza e, per conseguire tali obiettivi, prevede, tra l’altro, l’adozione di misure concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, volte alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo e le attività connesse (articolo 75 Tfue).
 
Conseguentemente, in materia di contrasto del riciclaggio di danaro di illecita provenienza, sono state emanate numerose direttive: in particolare, più di recente, la 2015/849/UE, recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017 (a sua volta modificativo del decreto legislativo n. 231 del 2007) e, da ultimo, la 2018/843/UE, del cui recepimento tratta lo schema di decreto legislativo qui in esame (trasmesso alle Camere il 4 luglio 2019)”.
 
Con lettera di costituzione in mora del 7 marzo 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Ue, con particolare riguardo all’attuazione della direttiva Ue 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
 
Nella messa in mora, la Commissione europea ritiene che "le misure comunicate dalla Repubblica italiana per l’attuazione della normativa europea (in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90) non costituiscano recepimento completo della citata direttiva, precisando una serie di disposizioni considerate inattuate".
 
Tra queste, “La mancata attuazione dell’art. 47, comma 2, della direttiva – si legge nel testo - il quale fa obbligo agli Stati membri di prevedere requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli esponenti e ai titolari effettivi di prestatori di servizi di cambio, monete elettroniche, gioco d’azzardo et similia. Il Governo replica che tali requisiti sono già previsti a livello di normativa primaria in altri testi".
 
TESTO DECRETO INVARIATO - "Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo quarto del presente decreto, s'intendono per: a) attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco; h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (Vlt): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), Tulps, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.
 
Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
 
Con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto”.
 
“Si segnala – si legge ancora nel dossier - che il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la Uif, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo”.

 

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