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Ddl Mibac, Senato: 'Ecco la quota dal Lotto per la cultura nel 2019-2020'

05 agosto 2019 - 08:02

Pubblicato al Senato dossier sulla quota degli utili derivanti dai giochi del Lotto riservata al ministero per i Beni e le attività culturali.

Scritto da Rf
Ddl Mibac, Senato: 'Ecco la quota dal Lotto per la cultura nel 2019-2020'

È stato pubblicato al Senato, oggi lunedì 5 agosto, il dossier sulle "Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività culturali, di credito d'imposta per investimenti pubblicitari nei settori editoriale, televisivo e radiofonico, di normativa antincendio negli edifici scolastici e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020, nonché misure a favore degli istituti superiori musicali e delle accademie di belle arti non statali, con disposizioni sul gioco del lotto.

La Camera, nella giornata di giovedì 1 agosto, aveva approvato (con 272 voti a favore, 170 astenuti e nessun contrario), il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche.
 
Il dossier fa riferimento al comma 2 che "autorizza la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - si legge nel testo - per le finalità di cui all'art. 3, co. 83, della L. 662/1996.
 
Tale disposizione stabilisce una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del ministero per i Beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.
 
Detta quota è stabilita con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Mibac.
 
Le somme andranno dunque ad incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al ministero per i beni e le attività culturali.
 
La relazione illustrativa all’As 1374 - continua il testo - precisava che le risorse aggiuntive sono finalizzate ad assicurare lo svolgimento di attività sia tecniche che di supporto per un più efficace ed ottimale svolgimento di funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.
 
Si ricorda - spiega il testo - che l'art. 1, co. 351, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per le finalità di cui all'art. 3, co. 83, della L. 662/1996.
 
In particolare, la quota di spesa autorizzata è stata destinata ad incrementare il fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del ministero per i Beni e le attività culturali in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).
 
Nella relazione della Corte dei conti - si legge ancora - sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 - Vol. II, la Corte afferma che 'nell’ambito degli stanziamenti del ministero, rilevanti risultano, al pari dei precedenti esercizi, le risorse destinate alla conservazione e alla tutela del patrimonio provenienti da altre amministrazioni ed, in particolare, dai c.d. fondi-lotto (22,5 milioni) previsti dall’art. 1, comma 351, della legge n. 208 del 2015'.
 
A tale ultimo riferimento, la Corte specifica tuttavia che 'in conseguenza della sempre maggiore esiguità delle risorse, l’amministrazione non ha provveduto ad una specifica programmazione destinando i proventi all’acquisto di beni strumentali alla fruizione e conservazione dei beni culturali della società Ales Spa".
 
"Gli oneri - si legge nel dossier - sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Mibac".
 
Inoltre, nel dossier è specificato che "non rientrano nella definizione di servizio di media audiovisivo i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna".

 

 

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