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Dl Sicurezza bis, il Senato approva interventi contro gioco illecito

06 agosto 2019 - 07:59

Il Dl Sicurezza bis, approvato ieri lunedì 5 luglio in Senato, fa riferimento a interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini durante le manifestazioni sportive.

Scritto da Redazione
Dl Sicurezza bis, il Senato approva interventi contro gioco illecito

Nella seduta di lunedì 5 agosto, con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente, senza emendamenti nè articoli aggiuntivi, il testo licenziato dalla Camera lo scorso 26 luglio per il Ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge numero 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il testo contiene disposizioni anche in materia di gioco. In dettaglio, l’articolo 13 reca misure per il contrasto a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, numero 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e della tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il decreto-legge 8 febbraio 2007, numero 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, numero 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.
 
ECCO IL TESTO INTEGRALE - "Il comma 1 dell’articolo 13 interviene sulla legge numero 401 del 1989 - si legge nel dossier di documentazione pubblicato al Senato - relativamente ad Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
 
In particolare, la lettera a) modifica e integra l’articolo 6 della citata legge, che disciplina il cosiddetto Daspo, divieto di accesso alle competizioni sportive, modificando il comma 151 (numero 1) e inserendo il comma 1-ter, dove si prevede che il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate.
 
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
 
Per fatti commessi all’estero, accertati dall’autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura. Ai numeri 3)-6) si apportano ulteriori modifiche ordinamentali ai commi 5, 7, 8-bis del medesimo articolo.
 
In particolare, al numero 3), come sostituito nel corso dell'esame in prima lettura con un emendamento corredato del parere favorevole del Governo, al comma 5, il terzo periodo è sostituito stabilendosi che la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente Daspo non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 10 (in precedenza da 5 a 8 anni mentre il testo originario del decreto-legge prevede da 6 a 10 anni). Parimenti, al numero 5), come sostituito nel corso dell'esame in prima lettura con l'approvazione di un emendamento corredato del parere favorevole del Governo, si subordina il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti, a seguito delle modifiche approvate in sede referente, alternativamente, nella riparazione la relazione tecnica annessa al ddl iniziale A.C. 1913, evidenzia in primis che la norma reca misure per il contrasto a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e della tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.
 
In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (Daspo).
 
Il comma 2 interviene sull'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, concernente il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a Daspo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio.
 
Si tratta di disposizioni che hanno natura ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della Rgs ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza.
 
Al riguardo, con riferimento alla riformulazione del comma 1, numero 5), ritenendo che le norme possano essere attuate, come del resto espressamente previsto, in condizioni di neutralità finanziaria, nulla da osservare".
 
Inoltre, oggi martedì 6 agosto, all'ordine del giorno in Senato il ddl recante deleghe al Governo sull'ordinamento sportivo (A.S. 1372), il cui esame è stato concluso lunedì 5 agosto dalla commissione Istruzione che ha dato mandato al relatore, senatore Barbaro, a riferirne in Aula sul testo approvato dalla Camera. La Conferenza dei Capigruppo è convocata martedì 6 agosto alle 10,30.
 
La commissione Istruzione prosegue oggi, martedì 6 agosto, alle 9,30, l'esame del ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo, finanziamento delle attività del ministero per i Beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020, con disposizioni sul gioco del Lotto. Il provvedimento, incardinato in commissione con la relazione della senatrice Granato, è atteso oggi in Aula.

 

 

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