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Ddl Ordinamento Sportivo, sì in Senato: 'No a scommesse su Lnd'

07 agosto 2019 - 08:30

Approvato in Senato il Ddl Ordinamento Sportivo che prevede limitazioni, vincoli o divieto, per le scommesse sulle partite di calcio nei campionati di Lega dilettanti.

Scritto da Rf
Ddl Ordinamento Sportivo, sì in Senato: 'No a scommesse su Lnd'

Via libera definitivo, ieri martedì 6 agosto per il Ddl con deleghe al Governo sull'ordinamento sportivo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede che l'esecutivo disponga limitazioni o il divieto di scommettere sulle partite della Lega nazionale dilettanti. I voti favorevoli sono stati 154, 54 i contrari e 52 le astensioni.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: "prevedere - si legge nel testo - limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti".
 
"Il disegno di legge numero 1372 - spiega in Aula il senatore Claudio Barbaro (Lega) - di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla legge di bilancio 2019, conferisce deleghe al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo. Esso deriva dallo stralcio disposto dal presidente della Camera di alcune disposizioni del disegno di legge originariamente proposto dal Governo (Atto Camera 1603); le altre disposizioni stralciate costituivano oggetto di un distinto disegno di legge, recante disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, il cui esame presso la Commissione giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019 e che ora sono confluite nel decreto-legge in materia di ordine e sicurezza pubblica approvato ieri dal Senato.
 
Il disegno di legge è costituito da dieci articoli organizzati in quattro capi. Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo.
 
In particolare, l'articolo 1 conferisce delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale e della disciplina di settore.
 
Tra i princìpi e criteri direttivi della delega ricordo: la definizione degli ambiti di attività del Coni, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza sia con le novità introdotte dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 (che, tra l'altro, ha affidato alla Sport e Salute SpA il compito di finanziare gli organismi sportivi), sia con il ruolo proprio del Coni quale organo di governo dell'attività olimpica; la conferma dell'attribuzione al Coni, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione di incoraggiare e divulgare i princìpi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale; la previsione di limitazioni e vincoli, inclusa la possibilità di disporne il divieto per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; la previsione che il Coni eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. Ferme l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale, al Coni è attribuito altresì il potere di commissariare le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nelle ipotesi di accertamento di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti".
 
"Al paragrafo f) - commenta Massimiliano Romeo (Lega) - è disposto: 'prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti' che comunque è un elemento assolutamente fondamentale.
 
Al punto g) si legge 'prevedere che il Coni eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali'- quelle che dovrebbero essere in pericolo di subire l'influenza della politica, 'delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del Coni medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni'.
 
La legge delega è quindi una delega al Governo affinché preveda che il Coni vigili sulle federazioni sportive nel momento in cui queste associazioni non seguono i principi dettati dal Coni stesso: mi spiegate dov'è il rischio di mettere in pericolo l'autonomia del Coni o delle federazioni sportive stesse? Sinceramente, non lo comprendiamo".
 
"Sugli emendamenti - afferma il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente (M5S) - esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.37, sul quale rivolgo ai presentatori un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno con la seguente formulazione: 'impegna il Governo, in sede di attuazione della delega, ad estendere il divieto di scommesse sportive a tutte le gare e competizioni sportive di livello dilettantistico'.
 
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.13, se riformulato sostituendo le parole 'per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici' con le seguenti: 'delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paralimpici'.
 
Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G1.3, G1.5, G1.6, G1.7 e G1.11. Sui restanti ordini del giorno il parere è contrario'".
 
L’emendamento 1.37 trasformato in ordine del giorno non è stato posto ai voti perchè accolto dal Governo.
 
"Nell'articolo 5 - conclude Gianfranco Rufa (Lega) - interveniamo a tutelare il lavoro sportivo professionistico e dilettantistico, anche nei confronti delle attività di criminalità legate alle scommesse illegali. Convinti di credere nel mondo sportivo giovanile, femminile e dei disabili, consideriamo per la prima volta la figura degli animali, in particolare del cavallo atleta, con norme e attività che ne riconoscono il valore e la natura sportiva.
 
Come diceva Pierre de Coubertin, cui dobbiamo le moderne Olimpiadi e che tradusse la frase del vescovo Talbot, 'L'importante non è vincere ma partecipare'. E oggi il Governo è pronto a dire: 'L'importante è partecipare per far vincere lo sport'. Pertanto, voteremo nettamente sì".
 
Il Senato - spiega Antonio Iannone (FdI) (ma non è stato posto in votazione  perchè accolto dal Governo anche l’ordine del giorno) - in sede di esame del disegno di legge 'Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione' considera che il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione; sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: a) per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; b) per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della Var; c) per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; d) per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della privacy; in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi; ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati e impegna il Governo ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine".
 
Dichiarato inammissibile l'emendamento 5.56 presentato da Iannone: "al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: 'stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia'".
 
Sempre di Iannone, è stato respinto l'ordine del giorno G5.1 "stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento; la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia; sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità, impegna il Governo a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse; ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto Dignità".
 

 

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