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Consiglio Veneto: Pdl gioco al voto, ecco gli emendamenti presentati

02 settembre 2019 - 14:28

Più poteri ai Comuni (su luoghi sensibili e limiti orari) e l'esenzione dai divieti ai locali autorizzati prima della legge: ecco gli emendamenti al Pdl al voto del Consiglio Veneto.

Scritto da Fm
Consiglio Veneto: Pdl gioco al voto, ecco gli emendamenti presentati

Tutto pronto al Consiglio del Veneto per la discussione della proposta di legge unificata sul gioco in programma domani, martedì 3 settembre.

Con la scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti - fissato per oggi alle ore 12 - sono arrivate delle modifiche al testo, allo scopo di “dare un'interpretazione certa in merito all'applicazione”: a cominciare dall'articolo relativo alla collocazione degli apparecchi, dove le disposizioni relative al distanziometro non risultano applicabili solo alle sale da gioco ma anche “ai locali in cui sono installati” alla data di entrata in vigore della legge.

 

Al'articolo 3 parla anche dell'istituzione di un tavolo tecnico sul gioco patologico, da formalizzare “entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge” fra figurino anche “due rappresentanti individuati fra esperti ed associazioni del territorio che operano nel settore del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico”
 
Nell'articolo 4 viene aggiunto un comma che specifica fra i compiti della Giunta anche la definizione di “progetti rivolti alla sensibilizzazione e formazione delle nuove generazioni, nonché all'informazione delle famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi online” e uno che la impegna al sostegno delle “iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di contrasto del gioco patologico” e “alle amministrazioni locali in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco”.
Nello stesso articolo, un altro comma impegna la Regione a sostenere e a promuovere “le iniziative degli enti locali, degli istituti scolastici, dei gestori di esercizi pubblici e commerciali, delle associazioni che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, con particolare riferimento a quelle rivolte alla sensibilizzazione delle nuove generazioni”.
 
Secondo l'emendamento proposto all'articolo 5 invece “entro il 30 gennaio di ogni anno ciascuna Ulss invia alla giunta regionale e al tavolo tecnico un report sulle attività svolte nel corso del precedente anno”.
 
Nell'articolo 7, dopo il comma 6 viene aggiunto il 6 bis, che recita: “I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica”.
 
Per quanto riguarda l'articolo 8 sulle limitazioni all'esercizio del gioco, “i Comuni, in via straordinaria e per esigenze di tutela della salute della quiete e sicurezza pubblica, nonché di circolazione stradale, possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a dodici ore complessive di interruzione quotidiana o la chiusura temporanea degli esercizi durante lo svolgimento di fiere, eventi e manifestazioni locali temporanee, per gli esercizi con apparecchi per il gioco che si troverebbero a una distanza inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore”.
Nello stesso articolo, si propone di aggiungere il comma 1 bis: “Per gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, al fine del contrasto delle patologie afferenti alla dipendenza dal gioco d'azzardo, i Comuni possono prevedere forme maggiori di tutela per la popolazione”.
 
Viene quindi proposto come emendamento l'aggiunta di un nuovo articolo, sul monitoraggio della legge. Secondo un emendamento, la Giunta entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore “predispone un dossier sulla situazione del gioco in Veneto... per avere un quadro generale della situazione”, con il supporto di dati nazionali, report delle Aulss e dei Comuni.
Il tavolo tecnico poi predispone “ogni anno una relazione dettagliata avvalendosi delle informazioni prodotte dalle Aulss e dai Comuni, presentandolo alla giunta e alle commissioni”. La relazione dovrà contenere: “un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Veneto, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi”, un quadro sugli interventi e le attività attivate dalla Regione Veneto e dalle Aulss, e sulle azioni e sulle norme adottate dai Comuni.
 
Quanto alle sanzioni, un emendamento all'articolo 13 chiede di destinare i proventi alle iniziative di contrasto e prevenzione del Gap.
Fra gli emendamenti ci sono anche delle modifiche formali, come l'introduzione della dizione “gioco d'azzardo patologico” al posto di “gioco d'azzardo” o la precisazione, nell'articolo 1, che fra le finalità della legge ci sia il contenimento dell'impatto negativo del gioco sul tessuto sociale, sui comportamenti e sulla cultura sociale “con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani”.
 

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