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Legge gioco Veneto: il testo integrale, crescono i poteri dei Comuni

13 settembre 2019 - 15:04

Scorrendo il testo integrale della nuova legge sul gioco del Veneto risaltano in primis i poteri dei Comuni e il richiamo all'intesa in Conferenza unificata del 2017.

Scritto da Redazione
Legge gioco Veneto: il testo integrale, crescono i poteri dei Comuni

Un distanziometro di 400 metri (che non si applica alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge), una delibera di Giunta entro 60 giorni per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa in Conferenza unificata, più poteri ai Comuni, corsi di formazione obbligatori per gli operatori, attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco.

 

Sono alcune delle misure previste dal testo della legge “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”, approvata dal consiglio regionale del Veneto ai primi di settembre e appena pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale recante la data del 13 settembre.

 

I (TANTI) POTERI DEI COMUNI - In particolare, i Comuni “possono individuare, nel nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa” e possono “prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo; c) impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l'accesso a siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo online”.
Inoltre, “i Comuni, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 6 ed in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate: a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (Pat), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; b) nei Comuni non dotati del piano di assetto del territorio (Pat), nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 'Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765'”.
 

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