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Decreto fiscale, Preu e bandi sotto la lente di Camera e Senato

29 ottobre 2019 - 09:26

Pubblicato il dossier sulle disposizioni urgenti in materia fiscale: schede di lettura su gioco, scommesse, lotteria degli scontrini.

Scritto da Redazione
Decreto fiscale, Preu e bandi sotto la lente di Camera e Senato

In attesa che il Decreto fiscale arrivi in commissione Finanze alla Camera (presumibilmente la prossima settimana, da lunedì 4 novembre), i Servizi studi di Camera e Senato hanno pubblicato il dossier sulle disposizioni urgenti in materia fiscale.

Le schede di lettura riportano la proroga delle gare scommesse e bingo (articolo 24); il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco (articolo 25), il prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (articolo 26); il registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 27); il blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione (articolo 28); il potenziamento dei controlli in materia di giochi (articolo 29) e i requisiti titolari concessioni (articolo 30). Inoltre, il dossier fa riferimento alla lotteria degli scontrini normata dagli articoli 19, 20 e 21.
 
ARTICOLO 24 - (Proroga gare scommesse e bingo) L'articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse. Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame sono conseguenti alla sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Il Consiglio di Stato ha infatti reso due pareri interlocutori (n. 257 e 258 del 2019) con i quali ha sospeso la pronuncia dei pareri sugli atti di gara relativi alle scommesse e al bingo, nelle more degli adempimenti dell’amministrazione richiedente. Ciò premesso, il comma 1 dell'articolo 24 modifica la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede l’attribuzione (articolo 1, comma 1048) con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito previsto almeno pari a 410 milioni di euro. Con la modifica in esame, il termine per indire tale gara viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce le concessioni mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, nel rispetto delle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016): a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18mila euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato. La legge di bilancio 2018, inoltre, ha previsto la proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse in essere, nonché della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati dalle leggi di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) e 2016, a fronte del versamento della somma annuale di 6.000 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di 3.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con la modifica in esame viene prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati. Vengono inoltre aumentate le somme da versare annualmente in relazione alla proroga delle concessioni: da 6.000 a 7.500 euro, per i punti vendita in cui il gioco pubblico costituisce l'attività principale, e da 3.500 a 4.500 euro per i punti vendita in cui costituisce attività accessoria. Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 636 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce le concessioni di gioco per la raccolta del bingo dopo la loro scadenza secondo procedure di selezione concorrenziale, per perseguire il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, con riferimento alle concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 e per un introito almeno pari a 73 milioni di euro. La medesima legge di stabilità 2014 ha previsto, con riferimento al Bingo, una gara per l'attribuzione di 210 concessioni. Con la modifica in esame: viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 settembre 2020 il termine per indire tale gara; le concessioni in scadenza nel 2020 sono incluse nel novero di quelle oggetto di attribuzione, secondo
le richiamate norme. La relazione illustrativa del Governo chiarisce che in entrambi i casi (e cioè la proroga delle scommesse di cui al comma 1 e del Bingo di cui al comma 2) la proroga è prevista a titolo oneroso per i concessionari. Con riferimento al Bingo, l'onerosità della proroga deriva dai criteri direttivi dettati dal comma 636 della legge di stabilità 2014 in relazione alla gara da indire. In particolare, i principi dettati dal comma 636 sono i seguenti: a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di 350.000 euro della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di 7.500 euro, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per l'attribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto di concessione scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di 300.000 euro dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.
 
ARTICOLO 25 - (Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco) L'articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes - Awp di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. Awpr). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi Awp è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto. Si ricorda preliminarmente che l’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, venga disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931). Si tratta di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito cosiddetti amusement with prizes (Awp o new slot). La medesima norma stabiliva inoltre che i nulla osta per gli Awp non potessero più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017, identificando l'ulteriore termine del 31 dicembre 2019 per la dismissione degli Apw. A partire dal 1º gennaio 2017, infatti, possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi di nuova generazione, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. Awpr). Tale modalità presuppone l’utilizzo della connessione in rete come strumento di controllo che può, tra l’altro, inibire l’utilizzo delle macchine da gioco in particolari fasce orarie, prevedere l'attivazione di specifici alert contenenti avvertenze sui rischi connessi alla ludopatia, ridurre i rischi di manomissione dei contenuti di gioco e consentire una maggiore tracciabilità, grazie all’archiviazione digitale di ogni attività di manutenzione. L’articolo 1, comma 943, della legge di stabilità 2016 collegava la riduzione degli Awp all’introduzione graduale nel mercato degli apparecchi di nuova generazione Awpr, stabilendo che tra il 2017 e il 2019 si realizzasse una riduzione del numero dei nulla osta. Tale riduzione è stata accelerata con il successivo intervento, recato dall'articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017, che ha delegato le modalità di riduzione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2017, fissando il numero massimo dei nulla osta rilasciabili. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), che ha anticipato la riduzione nei tempi di conclusione e ne ha aumentato la portata pari al 34,9 per cento degli apparecchi, rispetto al 30 per cento previsto dalla legge di stabilità 2016. La delega relativa all'introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi Awpr è tuttavia rimasta inattuata e, di conseguenza, l'articolo 1, comma 1098, della legge n. 148 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (Awp) e al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione dei medesimi apparecchi. Secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Governo, l'iter per l'adozione del un decreto ministeriale delegato dalla legge di stabilità 2016, contenente le regole tecniche di produzione degli Apwr, non si è ancora concluso. Di conseguenza, l'articolo in esame proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi Awp di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo rispetto alla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenete le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. Awpr). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi Awp è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.
 
ARTICOLO 26 - (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento) L'articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery. Gli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (Awp o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (Vlt), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti all'applicazione del prelievo erariale unico (Preu) sull'ammontare delle somme giocate. Le aliquote del PreuU sono state oggetto di recenti interventi normativi con i quali sono state incrementate le misure del prelievo (articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018; articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018; articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019). Prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame, l’aliquota Preu per le Awp era pari al 21,6 per cento della raccolta e quella delle Vlt era pari al 7,9 per cento della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (21,68 percento e 7,93 percento) e 1° gennaio 2021 (21,75 percento e 8 percento). L'articolo in esame stabilisce, a decorrere dal 10 febbraio 2020 una nuova misura per le due aliquote del Preu, che vengono fissate, rispettivamente, al 23 per cento per gli Awp e al 9 per cento per le Vlt. Le aliquote vigenti, rispettivamente, del 21,6 percento e del 7,9 percento si applicano fino al 9 febbraio 2020. A decorrere dal 10 febbraio 2020, pertanto, l'aliquota prevista viene aumentata dell’1,32% per le Awp e dell’1,07% per le Vlt. Con riferimento al 2021, invece, l’aumento è pari all’1,25% per le Awp e all’1% per le Vlt.
 
ARTICOLO 27 - (Registro unico degli operatori del gioco pubblico) L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L'iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al registro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Sono previste sanzioni anche per i concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel registro. L'articolo 27, comma 1, del decreto legge in esame istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. Il Registro è istituito all’esplicito scopo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico. L'iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività legate al gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano tali attività (comma 2). Il comma 3 specifica le diverse categorie di operatori tenuti all'iscrizione: produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (Awp o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (Vlt), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per i quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco (lettera a) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo; concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali Awp e Vlt (lettera b) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti; produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (lettera c) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo; concessionari del gioco del Bingo (lettera d) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti; concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati (lettera e) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti; titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati (lettera f) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti; concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a
totalizzatore (lettera g) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali
soggetti; titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti; concessionari del gioco a distanza (lettera i) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti; titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza (lettera l) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento
di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti; produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati (lettera m) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro da parte di tali soggetti; società di corse che gestiscono gli ippodromi (lettera n) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di
una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti; allibratori (lettera o) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 500 euro da parte di tali soggetti; ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli appena citati che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i medesimi, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che fissa anche l’importo della somma da versare ai fini dell'iscrizione (lettera p) del comma 3).
L’iscrizione al registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 4) e deve essere rinnovata annualmente (comma 5). Ai fini dell'iscrizione, l'Agenzia svolge previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di: licenze previste testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività alberghiera e di ristoro verso il pubblico (articolo 86) e per l'esercizio delle scommesse (articolo 88); autorizzazioni e
concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore; certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente. L'Agenzia verifica inoltre l'avvenuto versamento della somma annuale che gli operatori, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a corrispondere. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco essendo, ad esempio, concessionari del gioco e, al contempo, titolari di punti di vendita o raccolta, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano. Il comma 6 dell'articolo in esame specifica che l’omesso versamento della somma d'iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il comma 7 delega a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta del registro, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma d'iscrizione. Il comma 8 stabilisce le sanzioni per l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, disponendo in tale caso l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Il comma 9 dispone il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell'arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione. Il comma 10, infine, abroga, a decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo Ries”). Tali soggetti (circa 60.000 secondo la relazione tecnica del Governo) sono destinati a confluire, insieme agli altri operatori del gioco pubblico (stimati in 115.000 soggetti complessivi dalla medesima Relazione tecnica), nel Registro unico.
 
ARTICOLO 28 - (Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione) L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. I soggetti destinatari della norma sono, come accennato, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali. Essi hanno l'obbligo di non effettuare trasferimenti di somme in denaro a soggetti che offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, per via di reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. Si tratta dei soggetti privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono fissate con uno o più provvedimenti interdirigenziali del ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La nuova disciplina abroga e sostituisce quanto stabilito in materia dall'articolo 24, commi da 29 a 31, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tali commi disponevano l'obbligo - nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame - di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. In particolare il comma 29 - in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) - imponeva alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’Adm i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali. Di conseguenza il comma 30 dettava misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti, mentre il comma 31 affidava ad uno più provvedimenti interdirigenziali successivi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni. Su tale materia si veda il dossier "La disciplina dei giochi" ed il temaweb dedicato ai giochi.
 
ARTICOLO 29 - (Potenziamento dei controlli in materia di giochi) L'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro
annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali. In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame autorizza in primo luogo l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a costituire, con risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui da destinare a operazioni di gioco a fini di controllo. La finalità della misura consiste nel prevenire il gioco da parte dei minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. La costituzione del fondo e il suo utilizzo sono disciplinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura). La relazione illustrativa chiarisce infatti che, in base ai risultati delle indagini svolte dalla magistratura e dalle forze di polizia, è stato appurato che molte violazioni avvengono usando procedure e accorgimenti tecnici molto difficili da accertare. L'impiego di agenti sotto copertura potrebbe pertanto facilitare l'accertamento degli illeciti. Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto n. 773 del 1931 sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Mef - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Mef - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla acchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 percento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)). Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b)) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Mef di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. La disposizione in esame riprende quasi interamente quella contenuta nell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", che viene tuttavia riformulata in quanto antecedente all'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con l'Agenzia delle dogane avuto luogo dal 1° dicembre 2012. Si segnala in proposito che la disposizione abrogata demandava a un regolamento emanato dal Mef, di concerto con i inistri dell'Interno, della Giustizia e della Difesa, la disciplina, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge n. 146 del 2006  in quanto compatibili, delle modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività sotto copertura poteva effettuare le operazioni di gioco. L'articolo 51 del codice penale dispone che l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. L'articolo 9 della legge 146 del 2006 disciplina compiutamente le cause che conducono alla non punibilità degli agenti delle Forze dell’ordine che commettono reati in quanto agenti sotto copertura, nel caso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a una serie di delitti.
 
ARTICOLO 30 - (Requisiti titolari concessioni) L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. Le norme inoltre estendono il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici anche al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l’imputazione riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo per uno dei reati tributari contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio specificamente individuati ex lege. In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici). Quest'ultimo dispone l'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di un operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si considerano gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 5.000 euro (di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis del d.P.R. n. 602 del 1973). Si considerano inoltre violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui al decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'articolo in esame fa riferimento a violazioni senza specificare che debbano essere di grave entità, come invece è richiesto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 richiamato. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011, ai sensi del quale non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia (libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. n. 159 del 2011). Il comma 2 dell'articolo in esame novella l’articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che non possa partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato per uno dei delitti previsti nel medesimo comma 25. Si tratta di alcuni reati tributari (dichiarazione fraudolenta), di delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, concussione e corruzione, abuso d'ufficio) e contro il patrimonio (tra cui usura, ricettazione, riciclaggio). Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti, nonché nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato. Con le modifiche in esame il divieto viene esteso al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l'imputazione o la condizione di indagato riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo.
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Il dossier in materia fiscale, per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, fa riferimento all'esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini (articolo 19); alla sanzione lotteria degli scontrini (articolo 20), alle certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (articolo 21).
 
ARTICOLO 19 - (Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e istituzione di premi speciali per il cashless) L'articolo 19 esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina). Si ricorda al riguardo che i commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) hanno previsto l’istituzione – inizialmente dal 2018, poi dal 2020 per effetto del decreto-legge n. 119 del 2018 - di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso
esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Il comma 543, che prevedeva l’istituzione di una lotteria sperimentale da istituire nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, è stato abrogato dall'art. 18 del decreto-legge n. 119 del 2018. Il comma 1, lettera a), modifica il comma 540 - istitutivo della lotteria degli scontrini – chiarendo che i premi della lotteria, per l'intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento. Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Si rammenta che dal 2012 il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011 ha introdotto un prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500 per alcuni
giochi, che è stato fissato - da ultimo – nel 12 per cento dall’articolo 6 decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 per alcuni giochi, tra cui le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e all’8 per cento per le vincite al lotto. Il comma 1, lettera b) sostituisce il comma 542. Nel testo previgente la norma innalzava del 100 per cento la probabilità di vincita dei premi alla lotteria scontrini, in caso di transazioni effettuate con
strumenti di pagamento elettronici, rispetto al caso di transazioni effettuate mediante denaro contante. Con la novella in esame, in luogo di elevare le probabilità di vincita, sono istituiti premi speciali aggiuntivi per i consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici. La lotteria è rivolta, secondo il comma 540, ai contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri (disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015). L'istituzione dei premi e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono demandati al provvedimento di cui al comma 544. Quest'ultimo, come modificato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018, rinvia a un provvedimento (non ancora emanato) del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il tetto di spesa per i nuovi premi è determinato in 45 milioni di euro annui. Al fine di garantire le risorse per l'istituzione dei premi aggiuntivi e per le connesse spese di gestione amministrativa, la norma stabilisce un incremento, di 50 milioni annui a decorrere del 2020, del
Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018. Tale stanziamento è destinato anche alla copertura delle spese di gestione amministrativa della lotteria. Le risorse per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuite alle amministrazioni che ne sostengono i costi. Per la copertura degli oneri si veda la scheda sull'art. 59, comma 3, concernente le disposizioni finanziarie.
 
ARTICOLO 20 - (Sanzione lotteria degli scontrini) L'articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l’applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge. I commi da 540 a 544 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017, successivamente modificata) hanno previsto l’istituzione dal 2020 di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L'articolo 19 del provvedimento in esame esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda relativa all'articolo 18 del decreto-legge in esame. Più in dettaglio, il comma 1 prevede che sia punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro l’esercente che, al momento dell'acquisto, rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, per consentire al contribuente di partecipare alla lotteria scontrini. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che prevede uno sconto sulla sanzione amministrativa nel caso di concorso e continuazione di violazioni di norme tributarie. Tale articolo 12 consente l’applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei confronti: di chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione; di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Il comma 2 prevede una moratoria alle predette sanzioni, nei primi sei mesi di applicazione della lotteria dei corrispettivi. Esse non sono applicabili nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi attraverso strumenti inidonei alla trasmissione telematica o mediante ricevuta, scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi (articolo 12, comma 1, della legge n. 413 del 1991 e D.P.R. n. 696 del 1996). Si rammenta che dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici, per effetto delle norme contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato nel tempo. Dal 2020 scontrini e ricevute sono sostituiti da un documento commerciale, da emettere esclusivamente utilizzando un registratore telematico (Rt) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Tale obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, mentre per gli altri operatori economici esso decorre dal 1° gennaio 2020. La legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che al massimo è destinata a durare sei mesi. L’articolo 2, comma 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha stabilito infatti che nel primo semestre di vigenza dell'obbligo - decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti - le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro sono tenuti a dotarsi del dispositivo registratore telematico (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020, mentre per tutti gli altri operatori tale obbligo è da adempiere, al massimo, entro il 1° luglio 2020. Al riguardo si segnala la Guida dell'Agenzia delle entrate su memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi dell'Agenzia delle entrate (23 ottobre 2019).
 
ARTICOLO 21 - (Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici) L'articolo 21 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri (cd. scontrini elettronici). La norma in esame introduce due nuovi commi all’articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Cad), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, dedicato
all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche. L'articolo 5 del Cad sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico (con alcune esclusioni riguardanti le società quotate) e i gestori di servizi pubblici, in relazione ai servizi di pubblico interesse, di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici (incluso l’utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico). L’Agenzia per l’Italia Digitale - Agid è chiamata a mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, per assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Se effettuate tramite la piattaforma tecnologica, resta ferma, per i soggetti pubblici sopra ricordati, la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico. Per approfondimenti sulla piattaforma pagoPA si veda la relativa pagina sul sito dell'Agid. Secondo il nuovo comma 2-sexies
dell’articolo 5, la piattaforma può essere utilizzata per processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, in particolare: la fatturazione elettronica; la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. Per approfondimenti, si rinvia al tema web su Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle operazioni Iva. Ai sensi del nuovo comma 2-septies, le regole tecniche di funzionamento sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - o con decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. Per la copertura degli oneri, connessi all'integrazione delle funzionalità della piattaforma finalizzate alla produzione automatica della fattura elettronica, si veda la scheda sull'articolo 59, comma 3.
 

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