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Dl Fiscale, Corneli: 'Registro unico, mancano specifiche'

07 novembre 2019 - 08:55

Il Comitato per la legislazione approva la proposta di parere della commissione Finanze sul disegno di legge 2220 recante disposizioni sul gioco.

Scritto da Redazione
Dl Fiscale, Corneli: 'Registro unico, mancano specifiche'

Il Comitato per la legislazione si è riunito alla Camera nella giornata di ieri, mercoledì 6 novembre per esaminare il disegno di legge 2220 (Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) e ha approvato la proposta di parere della commissione Finanze

Valentina Corneli, relatrice della commissione Finanze, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere approvata dal Comitato: “L’articolo 27, comma 3, lettere a) e c) prevede l’obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico per i soggetti produttori e proprietari senza specificare, come avviene invece per i possessori, che si tratta dei produttori e proprietari degli apparecchi new slot e videolottery di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD n. 773 del 1931), per quel che riguarda la lettera a), e degli apparecchi meccanici ed elettro-meccanici di cui al successivo comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), per quel che riguarda la lettera c).
 
Sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: alcune disposizioni del provvedimento appaiono caratterizzate da un uso non appropriato del sistema delle fonti.
 
In particolare, l’articolo 4, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 14 rimette a provvedimenti atipici del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di modalità di trasmissione delle informazioni sugli importi alternative a quelle previste dal precedente comma 5, attuando così una sorta di delegificazione spuria.
 
Analoghe considerazioni valgono per l’articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso comma 941-ter, il quale rimette ad un decreto del ministro dell’Economia la definizione di ulteriori limitazioni all’utilizzo della dichiarazione prevista dal medesimo comma; il provvedimento non risulta corredato né dell’analisi tecnico-normativa né dell’analisi di impatto della regolamentazione.
 
Nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di Air di cui al Dpcm n. 169 del 2017.
 
La relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione dell’Air ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento.
 
Ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a valutare la compatibilità con il sistema delle fonti delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, lettera c) le quali affidano il compito di modificare o integrare disposizioni di rango legislativo ad atti non facilmente inquadrabili nel sistema delle fonti come i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero a decreti ministeriali.
 
Il Comitato formula altresì le seguenti osservazioni: sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione: valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di: sostituire, all’articolo 5, commi 2 e 3, la parola: 'punti' con la seguente: 'numeri' e la parola: 'punto' con la seguente: 'numero', ovunque ricorrano; approfondire la formulazione degli articoli 7, comma 4; 23, comma 1, lettera b) e 27, comma 3, lettere a) e c)”. Il Comitato ha approvato la proposta di parere.
 
COMMISSIONE BILANCIO - Sempre nella giornata di ieri alla Camera, la quinta commissione Bilancio ha esaminato il provvedimento sulle disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
 
Carmelo Massimo Misiti (M5S), relatore della commissione Bilancio, rileva che "il provvedimento è legato alla legge di Bilancio 2020 ed è volto a reperire risorse per il pubblico erario che poi saranno utilizzate nella sessione di bilancio.
 
Esso è composto di 60 articoli, suddivisi in 5 Capi. In particolare, le norme del Capo I (articoli 1-23) contengono misure di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva e delle frodi fiscali; il Capo II (articoli 24-31) interviene in materia di giochi; il Capo III (articoli 32-38) introduce ulteriori norme fiscali; il Capo IV, costituito dal solo articolo 39, inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; infine, il Capo V (articoli 40-60) contiene disposizioni eterogenee, emanate per esigenze indifferibili".
 
AUDIZIONI - In commissione Finanze della Camera, nella giornata id ieri mercoledì 6 novembre, è stata audita l'associazione Rete Imprese Italia in merito alla "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". 
 
"Sulle limitazioni alla compensazione fiscale - spiegano da Rete Imprese Italia - una riflessione va fatta relativamente alla scelta di introdurre, nelle disposizioni in materia di giochi, sanzioni palesemente sproporzionate come il divieto di esercizio dell’attività imprenditoriale commerciale, all’interno della quale venga offerto gioco pubblico, in caso di violazioni agli obblighi di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali (art. 30) o la chiusura dei punti vendita di raccolta delle scommesse in caso di debiti d’imposta, relativi all’omesso versamento dell’imposta unica (art. 31), di qualunque entità.
 
Sempre in tema di giochi, riteniamo che sia opportuna una più approfondita riflessione in merito all’art. 26 con cui viene disposto un incremento del prelievo erariale unico sui giochi (Preu)
 
In particolare, l’ulteriore inasprimento del tributo di oltre un punto percentuale, comporta un prelievo complessivo con un’incidenza sui ricavi fino al 75 percento.
 
Si tratterebbe di una riduzione ulteriore della marginalità economica non in grado di remunerare adeguatamente investimenti passati, intrapresi sulla base di condizioni fiscali diverse. Al riguardo, occorre considerare che gli operatori del settore hanno già versato nelle casse dell’erario oltre 900 milioni di euro a inizio affidamento e che, a legislazione vigente, la tassazione sugli apparecchi già genera un gettito complessivo di 6.7 miliardi di euro.
 
Il tema della modifica in pejus del prelievo unico e degli effetti che tale scelta determina nel settore dei giochi è stato peraltro ampiamente illustrato nel rapporto dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio del 2018 ove è stato rilevato che gli aumenti delle aliquote, a fronte di una domanda di giochi che mostra generalmente una elevata elasticità al prezzo e, soprattutto, la riduzione dei punti di vendita potrebbero comportare una significativa flessione della raccolta complessiva, indebolendo la stabilità economica della filiera e causando una riduzione delle entrate erariali oltre ad ingenerare uno stato di crisi generalizzato per l’intera filiera del comparto".
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - "Nel medesimo solco di misure tese a incentivare emersione di base imponibile relativamente alle transazioni con il consumatore finale - continua Rete Imprese Italia - si colloca la cosiddetta lotteria degli scontrini.
 
Il meccanismo premiale appare certamente suggestivo, ma ad oggi non ci sono le condizioni per poter ipotizzare l’avvio della lotteria degli scontrini a partire dal prossimo 1° gennaio.
 
Per consentire, infatti, tale avvio è necessario attivare procedure di adeguamento degli attuali registratori telematici, con interventi sull’organizzazione delle imprese, specie quelle che sinora hanno certificato i corrispettivi mediante ricevuta fiscale, e sui sistemi informativi. Si tratta di attività che interesseranno un’ampia platea di operatori e che richiederanno, necessariamente, dei tempi tecnici di medio termine (solo lo scorso 31 ottobre sono state ufficializzate dall’Agenzia delle Entrate le modalità e le procedure operative).
 
È auspicabile, pertanto, la previsione di una proroga della decorrenza dell’avvio della lotteria, almeno al 1° luglio 2020, nonché una riduzione delle sanzioni previste dall’art. 20 del decreto in esame. La proroga al 1° luglio 2020 consentirebbe, tra l’altro, anche una partenza uniforme da parte di tutte le imprese, evitando distorsioni concorrenziali che, inevitabilmente, andrebbero a colpire quegli operatori che, sulla base delle tempistiche di adeguamento previste dalla legge, non hanno ancora avviato la trasmissione telematica dei corrispettivi".

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