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Dl Fiscale, emendamenti sul gioco quasi tutti ammessi

14 novembre 2019 - 09:37

Dichiarati ammissibili quasi tutti gli emendamenti sul gioco, rimangono fuori quelli su Preu, gettito erariale, posti dirigenziali presso l'Adm.

Scritto da Rf
Dl Fiscale, emendamenti sul gioco quasi tutti ammessi

Nella giornata di ieri mercoledì 13 novembre in sede referente, la commissione Finanze alla Camera ha esaminato il provvedimento del disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e la presidente Carla Ruocco ha ricordato che sono state presentate 939 proposte emendative al decreto fiscale.

“Con riferimento all’ammissibilità delle proposte emendative presentate - ricorda la presidente Ruocco - che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità è stabilito dall’articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge.
 
A tal fine, la materia delle proposte emendative deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo. Il criterio adottato per i decreti-legge risulta più restrittivo di quello previsto per gli ordinari progetti di legge, per i quali, ai sensi dell’articolo 89 del Regolamento, l’inammissibilità è limitata all’estraneità di emendamenti e articoli aggiuntivi all’oggetto del provvedimento".
 
 
EMENDAMENTI AMMESSI - Gli emendamenti sulla proroga bandi di gara per scommesse e bingo presentati da Davide Zanichelli (M5S) e da Mauro D'Attis (Forza Italia) sono stati ammessi.
"Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento".
(24.1. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri).
 
"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il versamento degli importi di cui al comma 1 è raddoppiato per i giochi a base sportiva.
Conseguentemente, all'articolo 27, comma 3, lettera c), numero 3), sostituire le parole: lettere a), c), c-bis) e c-ter) con le seguenti: lettera c-bis), con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita".
24. 2. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri.
 
"Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile da trasferirsi situato nella stessa provincia, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".
24. 3. D'Attis.
 
Gli emendamenti sul termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco presentati da Maria Teresa Bellucci (Fratelli di Italia), Raffaele Trano (M5S) e Davide Zanichelli (M5S) sono stati ammessi.
 
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato comma 1098, le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"
(25.1 Bellucci, Osnato, Bignami).
 
"Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.».
1-ter. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6.1. Salva l'applicazione delle sanzioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con esclusione del comma 1-ter, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso le dichiarazioni sono considerate valide ed il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano omesse, anche ai fini penali, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 25 è così sostituita: Disposizioni in materia di termini degli adempimenti".
25. 2. Trano.  
"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate misure di incentivazione per i gestori e gli esercenti che dismettono gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento con le seguenti: 10 per cento".
25. 4. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri. 
"Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. L'onere per la richiesta di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), è a carico dei concessionari".
25. 5. Zanichelli, Migliorino, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Lombardo.
 
L' emendamento sul prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento presentato dal deputato Luca Lotti (Pd) è stato ammesso. 
 
"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 22 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 31 dicembre 2019.
2. Ai punti di vendita per le lotterie ad estrazione istantanea il compenso per la raccolta del gioco è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l'anno 2020, pari al 6,9 per cento per l'anno 2021 e 6,9 per cento dall'anno 2022.
3. Il compenso dei ricevitori per la raccolta del gioco del lotto e del 10elotto è fissato in misura pari al 6,9 per cento per l'anno 2020, pari al 6,9 per cento per l'anno 2021 e 6,9 per cento dall'anno 2022".
26. 1. Lotti.
 
Mentre quello presentato da Mauro D'Attis 26.3, che fissa in misura non inferiore al 65 percento la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (cosiddetto payout) per le Awp o new slot è stato dichiarato inammissibile
"Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il 10 per cento sui maggiori introiti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento è destinato a iniziative di prevenzione e cura delle dipendenze.
26. 4. Bellucci, Osnato, Bignami.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite dovranno essere concluse entro e non oltre la scadenza della concessione in essere".
26. 3. D'Attis. (dichiarato inammissibile)
 
Ammessi tutti gli emendamenti sul Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
"Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a):
a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
Conseguentemente, al n. 2), dopo la parola: proprietari inserire le seguenti: degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2) alla lettera c): a) al n. 1), dopo la parola: «produttori» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
b) al n. 2), dopo la parola: «proprietari» inserire le seguenti: «degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui al comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»".
27. 1. Perantoni.
"Al comma 3, lettera h) eliminare le seguenti parole: a quota fissa e;
Conseguentemente: al comma 3, lettera p) prima della parola: ogni premettere le seguenti: ad eccezione dei punti vendita dei giochi numerici a quota fissa; al comma 4, alinea, dopo le parole: regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere le seguenti: ove previste".
27. 2. Vitiello, Ungaro.
"Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. L'iscrizione al Registro è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;
Conseguentemente: sopprimere il comma 6; sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.»".
27. 3. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.
"Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti proprietari di apparecchi da gioco, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dagli articoli 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, in regola con i pagamenti relativi al prelievo erariale unico, hanno diritto ad ottenere, il passaggio di titolarità dei nulla osta di messa in esercizio riferibili agli apparecchi di loro proprietà da un concessionario ad un altro, senza soluzione di continuità, entro 30 giorni dalla richiesta".
27. 7. D'Attis.
"Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio".
27. 5. Gemmato, Osnato, Bignami.
"Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio".
27. 6. Moretto, Del Barba, Ungaro.
"Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La verifica preventiva alla assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio".
27. 8. D'Attis.
 
Dichiarati ammissibili gli emendamenti sul potenziamento dei controlli in materia di giochi presentati da Francesco Silvestri (M5S).
 
Art. 29-bis. (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo".
29. 02. Silvestri, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Bologna, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano.
 
Mentre l'emendamento in merito ai posti dirigenziali presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che reca disposizioni in ordine all’indizione di un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di dirigenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, presentato da Vita Martinciglio (M5S) è stato dichiarato inammissibile.
 
Dichiarati ammissibili gli emendamenti sulla Lotteria degli scontrini presentati da Romina Mura (Pd), Gavino Manca (Pd) e Massimo Bitonci (Lega).
 
"Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 540, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «codice fiscale» sono sostituite con le seguenti: «codice identificativo univoco»;
2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»".
19. 1. Mura.
"Al comma 1, lettera b), capoverso comma 542, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 58,8 milioni di euro e prima delle parole: da attribuire mediante estrazione inserire le seguenti: per l'anno 2020 e 65 milioni di euro annui per gli anni successivi;
b) al terzo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 63,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente: a) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: consumatori finali aggiungere le seguenti: e titolari di partita Iva;
b) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel 23 per cento con le seguenti: nel 23,5 per cento;
c) all'articolo 41, comma 1, dopo le parole: per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: 82,7 milioni per l'anno 2020 e 81,4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022".
19. 4. Gavino Manca.
"Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso comma 542, secondo periodo, dopo le parole: del presente comma, prevedendo aggiungere le seguenti: procedure semplificate di partecipazione alle estrazioni aggiuntive, da effettuarsi con frequenza almeno mensile, nonché;
b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 544, dopo le parole: «d'intesa con l'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»".
19. 2. Mura.
"Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: gestione della lotteria, inserire le seguenti: nonché al fine di compartecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni".
19. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
 
Altro emendamento dichiarato inammissibile è quello presentato da Sandra Savino (Forza Italia) 8.01, che intende compensare la perdita di gettito di accise nella Regione Friuli, mediante compartecipazione della regione al gettito erariale sui giochi.
 
Sugli emendamenti dichiarati ammissibili la commissione Bilancio dovrà esprimere il parere.
 
Nella giornata di oggi è stato pubblicato il dossier dell'Osservatorio legislativo e parlamentare (consultabile integralmente a questo link) che riepiloga anche tutte le disposizioni in materia di gioco, con elementi per la valutazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. 

 

 

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