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Dl Fiscale, servizio Bilancio: 'Rivedere gare scommesse e bingo'

14 novembre 2019 - 10:39

Pubblicato alla Camera il dossier del servizio Bilancio su disposizioni urgenti in materia fiscale e sui giochi: dubbi su gare scommesse e bingo.

Scritto da Redazione
Dl Fiscale, servizio Bilancio: 'Rivedere gare scommesse e bingo'

La Camera dei deputati ha pubblicato il dossier del servizio Bilancio dello Stato sulla verifica delle quantificazioni in merito alla conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

ARTICOLO 24 (Proroga delle concessioni di scommesse e bingo) - La norma interviene sulle concessioni delle scommesse e del bingo, differendo i termini per l’avvio delle gare per le nuove assegnazioni e prolungando, conseguentemente, l’attuale regime di proroga a titolo oneroso delle concessioni attualmente in essere. “In merito ai profili di quantificazione – si legge nel testo - si evidenzia che la norma interviene in materia di scommesse e di bingo, differendo l’avvio delle gare e prolungando la validità delle concessioni in essere. Quanto al differimento della gara per il bingo, si rammenta che, per effetto del comma 1048 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, tale gara doveva assicurare un introito di almeno 73 milioni di euro nell’anno di svolgimento (originariamente, appunto, il 2018): tale effetto era registrato per intero nell’esercizio interessato, in termini di cassa, e pro quota negli esercizi di durata novennale della concessione, in termini di indebitamento netto. Per effetto del differimento della gara, l’introito in questione dovrebbe essere ora versato dagli aggiudicatari nell’esercizio 2020: in merito, dunque, agli effetti finanziari rilevabili in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, andrebbero acquisiti elementi conoscitivi. Quanto al differimento della gara per le scommesse, si rammenta che, per effetto del comma 932 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, la base d’asta dovrà essere non inferiore ad euro 32mila euro per ogni punto di vendita principale e a 18mila euro per ogni corner.
 
In base al sopra citato comma 1048 e alla relativa relazione tecnica, tale provento una tantum si sarebbe dovuto realizzare (a legislazione previgente) nel 2018. In virtù del differimento della gara, invece, anche questo introito dovrebbe ora essere versato dagli aggiudicatari nell’anno 2020: si rinvia pertanto alla richiesta di elementi conoscitivi sopra formulata in relazione alla gara per il bingo. Quanto alla proroga di concessioni del bingo, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono verificabili e coerenti con quanto affermato in precedenti relazioni tecniche relative alla medesima fattispecie, e non si formulano pertanto osservazioni. Per brevità, d’ora innanzi si intende che per le scommesse il termine concessioni in essere includa anche la titolarità dei punti di vendita regolarizzati.
 
Quanto alla proroga delle concessioni di scommesse, si evidenzia che la relazione tecnica, nel fornire gli elementi a base della stima di maggior gettito, assume, implicitamente, che tutti i negozi e i corner decidano di accettare la proroga. Rispetto alla relazione tecnica riferita al più volte citato comma 1048, si rileva che la numerosità della platea interessata - indicata dalla relazione tecnica in esame – risulta già diminuita. Andrebbe dunque acquisita conferma della prudenzialità della stima sotto questo profilo. Infine, con riguardo al differimento dell’indizione di entrambe le gare, appare utile acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione”.
 
ARTICOLO 25 (Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco) - “In merito ai profili di quantificazione – spiega il servizio Bilancio - non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alle precedenti disposizioni intervenute in materia di sostituzione degli apparecchi Awp, di proroga dei relativi termini e di riduzione del numero dei nulla osta rilasciabili (riduzione, questa, correlata alla sostituzione degli apparecchi) non sono stati ascritti effetti finanziari”.
 
ARTICOLO 26 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento) - “In merito ai profili di quantificazione – parla sempre il servizio Bilancio - si rileva che la norma interviene sul Preu, aumentandone le aliquote a decorrere dal 10 febbraio 2020. Per il periodo 1° gennaio - 9 febbraio 2020 si rileva, invece, una lieve diminuzione, in misura inferiore a un decimo di punto percentuale. La relazione tecnica assume, in linea con altre precedenti stime, una riduzione del 3 percento della raccolta per le Vlt in relazione a possibili riduzioni del payout. Al di là di tale elemento, i calcoli sono basati su ipotesi di invarianza della raccolta: in merito andrebbe acquisita conferma della prudenzialità di tale ipotesi alla luce dei recenti incrementi del Preu. Inoltre, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per intervenire sul payout a livello di singolo apparecchio, andrebbe specificato per quale ragione la riduzione della raccolta sia fatta decorrere dal 2021 anziché dal 2020. Sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il procedimento matematico che conduce al maggior gettito è sostanzialmente verificabile, sia pure con alcuni disallineamenti. Tuttavia poiché i risultati della relazione tecnica conducono a una stima leggermente inferiore (anziché superiore) del maggior gettito stimato, non si formulano osservazioni con riferimento ai criteri di prudenzialità. In particolare, infatti, secondo un calcolo alternativo esposto nella seguente tabella, i risultati matematici (indicati nell’ultima colonna a destra) sarebbero lievemente più elevati.
 
ARTICOLO 27 (Registro unico degli operatori del gioco pubblico) - “In merito ai profili di quantificazione – si legge nel dossier - si evidenzia che la norma istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, cui devono iscriversi gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dietro il versamento di una quota annua d’iscrizione. L’attivazione del registro è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale e alla stessa conseguirà la soppressione del cosiddetto albo Ries (di cui all’art. 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011). Si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito alla numerosità dei soggetti obbligati e alla loro ripartizione per categorie secondo le quote d’iscrizione, da cui è matematicamente ricostruibile il maggior gettito annuo stimato dalla relazione medesima. Per quanto riguarda la soppressione dell’albo Ries, tuttavia, si rileva che la relazione tecnica non commenta il comma 10: in merito andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione, tenuto conto che l’iscrizione all’attuale albo è subordinata al versamento di una quota annua (il cui gettito dovrebbe quindi venire meno), ma che, d’altro canto, alla disposizione istitutiva dell’Albo (art. 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011) erano stati ascritti effetti positivi per il solo anno 2011 e non per gli anni seguenti. Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pur prendendo atto che la stessa, già a legislazione vigente, gestisce l’albo Ries, per molti aspetti analogo al nuovo Registro, si osserva tuttavia che, stando alla relazione tecnica, è atteso il sostanziale raddoppio dei soggetti iscritti, per ciascuno dei quali vanno verificati i requisiti: andrebbero dunque forniti ulteriori elementi in merito all’effettiva possibilità per l’Agenzia di provvedere alla gestione del registro nel quadro delle risorse disponibili. Infine, per quanto riguarda eventuali effetti di carattere indiretto, andrebbe chiarito se le quote annue di iscrizione possano essere considerate componenti negativi del reddito d’impresa e, in caso affermativo, quali riduzioni di gettito siano attese”.
 
ARTICOLO 28 (Blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line) - “In merito ai profili di quantificazione – si legge nel dossier del servizio Bilancio della Camera - si evidenzia che la norma interviene sui trasferimenti di denaro in favore di soggetti che operano abusivamente nel settore dei giochi on line, sostituendo, in capo agli operatori dei sistemi di pagamento, il previgente obbligo di segnalazione dell’operazione con un vero e proprio divieto di darvi corso. Ai previgenti obblighi di segnalazione non erano stati ascritti effetti di gettito mentre ai presenti divieti sono ascritti effetti nella misura di dieci milioni annui di maggior gettito (eccetto che nel primo anno di vigenza, considerata la necessità di provvedimenti attuativi). In proposito, andrebbe confermata l’effettiva prudenzialità dell’iscrizione di maggiori entrate in relazione al divieto di operazioni svolte in evasione di imposta. Tali maggiori entrate, infatti, dipendono dall’ipotesi, esplicitata dalla relazione tecnica, che la raccolta degli operatori in evasione d’imposta venga canalizzata verso operatori legali e controllati: in particolare, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all’assunzione che tale nuovo flusso sia commisurabile (sia pure in chiave prudenziale) al 5 del percento del flusso di gioco legale e tracciato. In tale ottica, sarebbe utile disporre dei dati complessivi circa gli importi dei pagamenti che sono stati segnalati in adempimento della previgente normativa o almeno di dati riferiti al maggior gettito conseguito per effetto della stessa, qualora tali effetti siano estrapolabili dal complesso delle entrate del settore. Inoltre, con riferimento al gettito per il 2020 (che la relazione tecnica riduce a un quarto tenuto conto della necessità di adottare i provvedimenti attuativi), si rileva che la disposizione non fissa un termine, neppure ordinatorio, per l’adozione dei provvedimenti medesimi, ai quali è rimessa esplicitamente la fissazione della decorrenza dell’efficacia della norma: andrebbe dunque acquisita conferma che i provvedimenti possano essere predisposti in tempi utili per assicurare il gettito del 2020 nella misura attesa. Infine, tenuto conto che l’articolo 40 del DL 98/2011 destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 24 alla copertura degli oneri ascrivibili al medesimo DL 98, andrebbe acquisita conferma che l’abrogazione dei commi 29-31 del medesimo art. 24 non sia suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato. Riguardo all’attribuzione delle competenze sanzionatorie ai competenti uffici dell’Adm, non si formulano osservazioni tenuto conto che i medesimi adempimenti, riferiti all’identica platea di soggetti obbligati, erano già attribuiti agli uffici a legislazione vigente”.
 
ARTICOLO 29 (Potenziamento dei controlli in materia di giochi) - “In merito ai profili di quantificazione – spiega il testo - si rileva che la disposizione in esame è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dalla legislazione previgente, in particolare dal comma 1 dell’articolo 10 del DL 16/2012, che viene ora abrogato. Pur prendendo atto, dunque, degli elementi informativi e valutativi forniti dall’attuale relazione tecnica, volti a suffragare la stima di 25 milioni annui di maggiori entrate, andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali si ritiene che i predetti effetti possano considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla disposizione ora abrogata: infatti, pur rilevando che a quest’ultima non era stato, a suo tempo, ascritto in via preventiva uno specifico impatto sui saldi dalla relazione tecnica, la stessa disposizione dovrebbe comunque aver esplicato i propri effetti di carattere finanziario, che dovrebbero risultare quindi già inclusi nelle previsioni di entrata. A tal proposito sarebbe pertanto utile acquisire elementi in merito ai risultati di gettito ottenuti in vigenza della disposizione ora abrogata”.
 
ARTICOLO 30 (Requisiti per esercenti e concessionari in materia di giochi pubblici) - In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
 

 

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