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Campania, ok di V commissione a testo unificato su gioco

19 novembre 2019 - 15:54

La commissione Sanità della Regione Campania approva il testo unificato sul gioco: distanziometro da 150 metri solo per nuove attivitò, paletti da rispettare per quelle già esistenti.

Scritto da Anna Maria Rengo
Campania, ok di V commissione a testo unificato su gioco

 

La commissione Sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale della Campania ha approvato definitivamente, dopo aver esaminato alcuni emendamenti, il testo unificato recante disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d'azzardo e per la tutale sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari.
Tra le disposizioni di maggiore rilievo, il testo, all'articolo 13 stabilisce distanze dai luoghi sensibili, orari di sospensione ed altre misure nei confronti degli esercizi attuative delle disposizioni della legge. Viene vietata la nuova apertura di attività previste all'art. 3 ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 150 mt (calcolata dalle pareti degli edifici e da ogni punto del perimetro del luogo sensibile negli altri casi).

LA SALVAGUARDIA DELLE ATTIVITA' ESISTENTI - Al fine di tutelare, secondo le previsione dell'intesa Stato Regioni, gli investimenti già eseguiti e i livelli di lavoro nel settore, viene previsto che per le attività già esistenti e disposizioni regolanti le distanze non siano applicabili a condizione che detti esercizi siano dotati o si dotino, entro 240 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una serie di requisiti e presidi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del Dga (accesso selettivo all'offerta di gioco, con identificazione della maggiore; videosorveglianza dell'area di gioco; comunicazione al priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione, della partecipazione dei titolari delle attività ai corsi di formazione di cui all'art. 17. Viene chiarito che il trasferimento di sede delle attività regolate dalla legge è sottoposto alla disciplina delle distanze per le nuove aperture.

GLI ORARI - Circa gli orari viene stabilito che per le attività svolte in punti non specializzati (i.e. bar e tabaccherie) per i quali non è vietato l'accesso ai minori, la sospensione dell'attività di gioco sia di 8 ore giornaliere di cui 6 ore consecutive nel periodo notturno e di ingresso scolastico dalle 3 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30, così da coprire la fascia oraria di ingresso e di uscita dalle scuole. La previsione di una regolamentazione oraria ad hoc per ciascuna tipologia di attività ed in ragione della specializzazione o meno degli esercizi si pone in piena coerenza con le finalità di tutela degli investimenti della rete distributiva soggetta a regole pubbliche permettendo specularmente un adeguato contrasto all'offerta illegale secondo gli indirizzi della Intesa interistituzionale del settembre 2017. Al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi e alle finalità della legge, è previsto l'obbligo per i comuni di recepirne le prescrizioni nei propri regolamenti comunali e, ove non esistenti, di approvare appositi regolamenti entro e non oltre 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge. Decorso tale termine, le previsioni della legge regionale sono immediatamente efficaci e prevalgono sulle disposizioni comunali eventualmente contrastanti con essa.

 

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