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Senato, segnalato emendamento M5S su bando apparecchi

28 novembre 2019 - 07:16

Torna all'esame della commissione Bilancio del Senato l'emendamento alla Manovra del M5S sui giochi.

Scritto da Anna Maria Rengo
Senato, segnalato emendamento M5S su bando apparecchi

I vari gruppi parlamentari hanno segnalato ulteriori emendamenti al disegno di legge di bilancio 2020-2022 e che saranno dunque esaminati dalla commissione Bilancio del Senato. Tra questi, figura uno del Movimento 5 Stelle (la prima firma è di Giovanni Endrizzi) all'articolo 92, quello che prevede la gara per  le concessioni per gli apparecchi. L'obiettivo è di diminuire il numero dei diritti da concedere e di aumentare i costi per ottenerli. Ecco comunque il testo integrale.

 

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», con le seguenti: «apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;
b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la parola: «250.000» con la seguente: «200.000»;
2) sostituire la parola: «1.400» con la seguente: «2.800»;
3) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà possibile il rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;
c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire la parola: «58.000» con la seguente: «50.000»;
2) sopprimere le parole: «, nonché nelle sale scommesse e sale bingo»;
3) sostituire la parola: «15.500» con la seguente: «20.000»;
4) aggiungere infine le seguenti parole: «per tali diritti non sarà consentita la sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;
d) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «35.000» con la seguente: «25.000» e la parola: «11.000» con la seguente: «18.000»;
e) al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «2.800» con la seguente: «2.400» e la parola: «30.000» con la seguente: «40.000»;
f) al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «50», con la seguente: «40» e la parola: «2.000.000» con la seguente: «3.000.000»;
g) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo è riservato: al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;
h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», con le seguenti: «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;
2) aggiungere, infine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi sede legale e fiscale sul territorio italiano».
i) sopprimere il comma 4.

 

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