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Dl Fiscale, sì da Affari costituzionali su Preu e scommesse

29 novembre 2019 - 08:37

La commissione Affari costituzionali alla Camera ha espresso parere favorevole sul provvedimento sul gioco.

Scritto da Redazione
Dl Fiscale, sì da Affari costituzionali su Preu e scommesse

Alberto Stefani, presidente della prima commissione Affari costituzionali, ha rilevato durante l'audizione informale di ieri, giovedì 28 novembre, “come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare il disegno di legge C. 2220, di conversione in legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

La commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole alla commissione Finanze che esamina in sede referente il testo, sul Dl Fiscale e sulle sue disposizioni sul gioco.
 
“Il Capo II – si legge nel testo - recante disposizioni in materia di giochi, comprende gli articoli da 24 a 31.
 
L’articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere.
 
L’articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes (Awp) di vecchia generazione, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cosiddetto AwpR). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi Awp è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.
 
L’articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery.
 
L’articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico.
 
L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
 
L’articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100mila euro annui, da destinare alle operazioni di gioco da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali.
 
L’articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico.
 
L’articolo 31 affida a un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non definitiva".
 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - "L’articolo 19 - si legge nel testo - esclude dall’imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).
 
L’articolo 20 introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie. Si dispone una moratoria di sei mesi per l’applicazione delle predette sanzioni, in ipotesi specificamente indicate dalla legge".
 

 

 

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