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Dl fiscale in Aula, Fragomeli: 'Gioco, serve accesso controllato'

03 dicembre 2019 - 15:26

Il dibattito in Aula sul Dl fiscale, il Servizio Studi ricorda tutte le disposizioni in materia di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl fiscale in Aula, Fragomeli: 'Gioco, serve accesso controllato'

Al via la discussione generale, da parte dell'Aula della Camera, del disegno di conversione in legge del decreto fiscale, su cui il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia. A prendere la parola, e a soffermarsi anche sul gioco, è il relatore del Pd, Gian Mario Fragomeli, secondo il quale, nel decreto fiscale "affrontiamo anche temi importanti, come quello del gioco; abbiamo visto che su questo tema ci sono posizioni diverse. L'abbiamo affrontato in modo residuale, però, anche questo è un tema che ci spinge a insistere su questa piaga, perché, comunque, sappiamo che il gioco è importante per le entrate del Paese, ma va sempre più regimentato, va sempre più strutturato, va sempre più controllato. Oggi, noi abbiamo bisogno che tutto quello che viene definito appunto come gioco sia completamente controllato, con sistemi anche in remoto, che si renda possibile anche l'accesso solo con la strumentazione di controllo e che, quindi, ci sia una possibilità di verificare che non ci sia gente che cada nella piaga della ludopatia. Da questo punto di vista siamo intervenuti, magari, in modo non più puntualissimo, ma siamo intervenuti anche da questo punto di vista".

Inoltre, "Abbiamo messo importanti risorse sulla lotteria degli scontrini, perché pensiamo che ci debba essere, anche qui, un fattore di compliance tra il sistema fiscale, gli italiani e gli esercenti, i commercianti, tant'è che, non avendo ancora concluso l'iter di abbassamento delle commissioni bancarie, abbiamo deciso di togliere in questa prima fase le sanzioni per gli esercenti e per i commercianti, ma non perché crediamo che non ci sia il diritto per gli italiani che utilizzano le carte o le monete elettroniche di poter partecipare, poi, a queste grandi e importanti lotterie, ma proprio perché pensiamo che, in questa fase, si debba comunque spingere per l'abbassamento delle commissioni che oggi sono ancora troppo alte".

Sulla lotteria degli scontrini interviene anche l'altra relatrice, Carla Ruocco (M5S), ritenendo che anche quella "è una forma di contrasto all'evasione, non invasiva".

Secondo Galeazzo Bignami, di Fratelli d'Italia, invece "Siamo ridotti alla lotteria dello scontrino per riuscire a far tenere in equilibrio i conti dello Stato. Perchè non iniziamo ad affrontare in maniera seria la revisione complessiva per la quale si inizia a rendere detraibile e deducibile tutto ciò che comporta un’esborso di denaro anche per il cittadino privato?".

Massimo Ungaro, di Italia Viva, ricorda le disposizioni sul gioco: "La tutela della legalità coinvolge anche il settore del gioco pubblico - sono gli articoli dal 24 al 31 -, dove è importante contrastare, lottare contro gli operatori illegali, non soltanto a tutela dei giocatori ma anche degli operatori e dei concessionari legali. Infatti, con questo decreto viene introdotto il divieto, per gli operatori finanziari, di trasferire somme di denaro a operatori di giochi illegali. Viene istituito un fondo per finanziare gli agenti sotto copertura, per appunto sorvegliare il gioco pubblico, che andranno a rafforzare le azioni di carabinieri, Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane dei monopoli. Viene introdotto il divieto di concessione per gioco pubblico in caso di violazioni tributarie. Viene anche istituito un registro unico per tutti gli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

Il Servizio Studi invece, nelle sue schede di lettura, elenca tutte le disposizioni che interessano direttamente il gioco, quindi non solo quelle contenute al capo relativo, ma anche relative alle disposizioni sull'utilizzo del denaro contante e sulla lotteria degli scontrini.

Articolo 24 - (Proroga gare scommesse e Bingo)
L'articolo 24 proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per indire le gare relative, rispettivamente, all'attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. In entrambi i casi vengono prorogate, a titolo oneroso, le concessioni in essere, prevedendo un aumento delle somme da versare annualmente in caso di proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse.
Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame sono conseguenti alla sospensione, da parte del Consiglio di Stato, del parere obbligatorio da rendere sugli atti di gara. Il Consiglio di Stato ha infatti reso due pareri interlocutori (n. 257 e 258 del 2019) con i quali ha sospeso la pronuncia dei pareri sugli atti di gara relativi alle scommesse e al Bingo, nelle more degli adempimenti dell’amministrazione richiedente. Ciò premesso, il comma 1 dell'articolo 24 modifica la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che prevede l’attribuzione (articolo 1, comma 1048) con gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, per un introito previsto almeno pari a 410 milioni di euro.
Con la modifica in esame, il termine per indire tale gara viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 giugno 2020. Con modifica introdotta in sede referente, viene specificato in premessa che la proroga è disposta al fine di adeguare i bandi di gara prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto all'infiltrazione mafiosa, in particolare sulla composizione azionaria delle società concorrenti e sul rafforzamento della responsabilità in vigilando ed in eligendo da parte dei concessionari sulle filiere di riferimento.
La legge di bilancio 2018, inoltre, ha previsto la proroga delle concessioni di raccolta delle scommesse in essere, nonché della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati dalle leggi di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) e 2016, a fronte del versamento della somma annuale di 6.000 euro per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di 3.500 euro per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Con la modifica in esame viene prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine per le concessioni in essere e la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati. Vengono inoltre aumentate le somme da versare annualmente in relazione alla proroga delle concessioni: da 6.000 a 7.500 euro, per i punti vendita in cui il gioco pubblico costituisce l'attività principale, e da 3.500 a 4.500 euro per i punti vendita in cui
costituisce attività accessoria.
Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 636 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce le concessioni di gioco per la raccolta del Bingo dopo la loro scadenza secondo procedure di selezione concorrenziale, per perseguire il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, con riferimento alle concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019 e per un introito almeno pari a 73 milioni di euro. La medesima legge di stabilità 2014 ha previsto, con riferimento al Bingo, una gara per l'attribuzione di 210 concessioni.

Con la modifica in esame: viene prorogato dal 30 settembre 2018 al 30 settembre 2020 il termine per indire tale gara; le concessioni in scadenza nel 2020 sono incluse nel novero di quelle oggetto di attribuzione, secondo le richiamate norme.

Articolo 25 - (Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)

L'articolo 25 proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi amusement with prizes - Awp di “vecchia generazione”, fissandolo al nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. Awpr). Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi Awp è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, venga disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).
Si tratta di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito cosiddetti amusement with prizes (Awp o new slot).
La medesima norma stabiliva inoltre che i nulla osta per gli Awp non potessero più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017, identificando l'ulteriore termine del 31 dicembre 2019 per la dismissione degli Awp.
A partire dal 1º gennaio 2017, infatti, possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi di nuova generazione, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. Awpr).
L’articolo 1, comma 943, della legge di stabilità 2016 collegava la riduzione degli Awp all’introduzione graduale nel mercato degli apparecchi di nuova generazione Awpr, stabilendo che tra il 2017 e il 2019 si realizzasse una riduzione del numero dei nulla osta. Tale riduzione è stata accelerata con il successivo intervento, recato dall'articolo 6-bis del decreto legge n. 50 del 2017, che ha delegato le modalità di riduzione a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2017, fissando il numero massimo dei nulla osta rilasciabili. In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2017), che ha anticipato la riduzione nei tempi di conclusione e ne ha aumentato la portata pari al 34,9 per cento degli apparecchi, rispetto al 30 per cento previsto dalla legge di stabilità 2016.
La delega relativa all'introduzione graduale nel mercato di nuovi modelli di apparecchi AWPR è tuttavia rimasta inattuata e, di conseguenza, l'articolo 1, comma 1098, della legge n. 148 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha prorogato al 31 dicembre 2019 la data a partire dalla quale non sarebbe stato più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione” (Awp) e al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la dismissione dei medesimi apparecchi.
Secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa del Governo, l'iter per l'adozione del un decreto ministeriale delegato dalla legge di stabilità 2016, contenente le regole tecniche di produzione degli Awpr, non si è ancora concluso.
Di conseguenza, l’articolo in esame proroga il termine a partire dal quale non è più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi Awp di “vecchia generazione”,  fissandolo al nono mese successivo rispetto alla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenete le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (cd. Awpr).
Il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi Awp è invece prorogato al dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Articolo 26 - (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

L'articolo 26 incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente al 23 per cento per le new slot e al 9 per cento per le videolottery.
Gli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (Awp o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (Vlt), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti all'applicazione del prelievo erariale unico (Preu) sull'ammontare delle somme giocate.
Le aliquote del Preu sono state oggetto di recenti interventi normativi con i quali sono state incrementate le misure del prelievo (articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018; articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018; articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019).
Prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame, l’aliquota Preu per le Awp era pari al 21,6 per cento della raccolta e quella delle Vlt era pari al 7,9 per cento della raccolta, con ulteriori aumenti già definiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (21,68 per cento e 7,93 per cento) e 1° gennaio 2021 (21,75 per cento e 8 per cento).
L'articolo in esame stabilisce, a decorrere dal 10 febbraio 2020 una nuova misura per le due aliquote del Preu, che vengono fissate, rispettivamente, al 23 per cento per gli Awp e al 9 per cento per le Vlt.
Le aliquote vigenti, rispettivamente, del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020 A decorrere dal 10 febbraio 2020, pertanto, l'aliquota prevista viene aumentata dell’1,32% per le Awp e dell’1,07% per le Vlt.
Con riferimento al 2021, invece, l’aumento è pari all’1,25% per le Awp e all’1% per le Vlt.

Articolo 27 - (Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

L'articolo 27, comma 1, del decreto legge in esame istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020. Il Registro è istituito all’esplicito scopo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico.

L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività legate al gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti che già esercitano tali attività (comma 2).
Il comma 3 specifica le diverse categorie di operatori tenuti all'iscrizione:
 produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (Awp o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (Vlt), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per i quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia il nulla osta e il codice identificativo univoco (lettera a) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo;
 concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali Awp e Vlt (lettera b) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
 produttori, proprietari e possessori (o detentori a qualsiasi titolo) degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (lettera c) del comma 3). Per effetto delle modifiche approvate in sede referente, viene ridefinito il perimetro dei soggetti inclusi nella c) del comma 3, disponendo che l'obbligo di iscrizione sia applicabile esclusivamente ai possessori (o detentori a qualsiasi titolo) dei predetti apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro per i produttori, 500 euro per i proprietari e 200 euro per i possessori o detentori a qualsiasi titolo;
 concessionari del gioco del Bingo (lettera d) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
 concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati (lettera e) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;
 titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, nonché i titolari dei punti per la raccolta scommesse regolarizzati da specifici atti normativi e i titolari dei punti di raccolta ad essi collegati (lettera f) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;
 concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera g) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
 titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore (lettera h) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;
 concessionari del gioco a distanza (lettera i) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 10.000 euro da parte di tali soggetti;
 titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza (lettera l) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 200 euro da parte di tali soggetti;
 produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati (lettera m) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 2.500 euro da parte di tali soggetti;
 società di corse che gestiscono gli ippodromi (lettera n) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 3.000 euro da parte di tali soggetti;
 allibratori (lettera o) del comma 3). Ai fini dell'iscrizione, il successivo comma 4 prevede il versamento di una somma pari a 500 euro da parte di tali soggetti;
 ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli appena citati che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i medesimi, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che fissa anche l’importo della somma da versare ai fini dell'iscrizione (lettera p) del comma 3).
L’iscrizione al Registro è disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 4) e deve essere rinnovata annualmente (comma 5). Ai fini dell'iscrizione, l'Agenzia svolge previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di:
 licenze previste testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio di attività alberghiera e di ristoro verso il pubblico (articolo 86) e per l'esercizio delle scommesse (articolo 88);
 autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore;
 certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente.
L'Agenzia verifica inoltre l'avvenuto versamento della somma annuale che gli operatori, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a corrispondere. I soggetti che operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco essendo, ad esempio, concessionari del gioco e, al contempo, titolari di punti di vendita o raccolta, sono tenuti 
al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano (comma 4-bis).
Il comma 6 dell'articolo in esame specifica che l’omesso versamento della somma d'iscrizione può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Il comma 7 delega a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma d'iscrizione.

Il comma 8 stabilisce le sanzioni per l’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro, disponendo in tale caso l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro e l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
Il comma 9 dispone il divieto per i concessionari di gioco pubblico di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso di violazione di tale divieto è stabilita una sanzione  amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e la risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale. Qualora la medesima violazione venga reiterata per tre volte nell'arco di un biennio è stabilita la revoca della concessione.
Il comma 10, infine, abroga, a decorrere dall’effettiva entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005, al quale sono iscritti gli operatori del settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro (c.d. “Albo Ries”).

Articolo 28 - (Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)

L'articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che  operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata.
I soggetti destinatari della norma sono, come accennato, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali. Essi hanno l'obbligo di non effettuare trasferimenti di somme in denaro a soggetti che offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, per via di reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. Si tratta dei soggetti privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono fissate con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La nuova disciplina abroga e sostituisce quanto stabilito in materia dall'articolo 24, commi da 29 a 31, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Tali commi disponevano l'obbligo - nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame - di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. In particolare il comma 29 - in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) - imponeva alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’Aams i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali. Di conseguenza il comma 30 dettava misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti, mentre il comma 31 affidava ad uno più provvedimenti interdirigenziali successivi del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.


Articolo 29 - (Potenziamento dei controlli in materia di giochi)
L'articolo 29 autorizza la costituzione di un Fondo, di importo non superiore a 100.000 euro annui, da destinare alle operazioni di gioco a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali.
In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame autorizza in primo luogo l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a costituire, con risorse proprie, un fondo di importo non superiore a 100.000 euro annui da destinare a operazioni di gioco a fini di controllo. La finalità della misura consiste nel prevenire il gioco da parte dei minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare l'evasione fiscale e l'uso
di pratiche illegali in elusione del monopolio pubblico del gioco. La costituzione del fondo e il suo utilizzo sono disciplinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è quindi autorizzato a effettuare operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico (cd. agente sotto copertura).
Tale facoltà è estesa anche alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, ciascuno dei quali può attingere al medesimo fondo, previo concerto con le competenti strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste le disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo siano riversate al fondo medesimo.
La disposizione in esame riprende quasi interamente quella contenuta nell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", che viene tuttavia riformulata in quanto antecedente all'accorpamento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con l'Agenzia delle dogane avuto luogo dal 1° dicembre 2012. Si segnala in proposito che la disposizione abrogata demandava a un regolamento emanato dal Mef, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, la disciplina, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge n. 146 del 2006, in quanto compatibili, delle modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività sotto copertura poteva effettuare le operazioni di gioco.

Articolo 30, commi 1 e 2 - (Requisiti titolari concessioni)
L'articolo 30, commi 1 e 2, vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico.
Le norme inoltre estendono il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici anche al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l’imputazione riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo per uno dei reati tributari contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio specificamente individuati ex lege.
In particolare, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
secondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
L'articolo in esame fa riferimento a violazioni senza specificare che debbano essere di grave entità, come invece è richiesto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 richiamato. Il comma 2 dell'articolo in esame novella l’articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che non possa partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato per uno dei delitti previsti nel medesimo comma 25. Si tratta di alcuni reati tributari (dichiarazione fraudolenta), di delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato,
concussione e corruzione, abuso d'ufficio) e contro il patrimonio (tra cui usura, ricettazione, riciclaggio). Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti, nonché nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato.
Con le modifiche in esame il divieto viene esteso al caso in cui, per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, l'imputazione o la condizione di indagato riguardi il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo.

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