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Manovra 2020, pioggia di subemendamenti del M5S su vincite e apparecchi

11 dicembre 2019 - 18:29

I senatori del Movimento 5 Stelle Pisani ed Endrizzi presentano numerosi subemendamenti sulla tassaziune delle vincite e sugli apparecchi di gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Manovra 2020, pioggia di subemendamenti del M5S su vincite e apparecchi

Sono numerosi e sparsi per tutti gli articoli della Manovra, i subemendamenti presentati dai senatori del Movimento 5 Stelle Giuseppe Pisani e Giovanni Endrizzi che chiamano in causa in gioco. I subemendamenti, al vaglio della commissione Bilancio del Senato, chiedono essenzialmente di tassare le vincite alle lotterie superiori ai 25 euro e disposizioni sugli apparecchi.

In dettaglio, con i subemendamenti di Pisani si prevede che "1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea. 2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. 3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma»."

Endrizzi interviene invece principalmente sull'articolo 92, quello sul rinnovo delle concessioni per gli apparecchi e chiede: "2-bis - Entro il 1º gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici. 2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute e l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l'utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile. 2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di report sul proprio sito istituzionale e di pubblicazione della documentazione richiesta dal Governo e dagli organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti». Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 32-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici»."

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