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Senato, Milleproroghe: 'Fuori le sale scommesse dalle agevolazioni'

24 febbraio 2020 - 09:21

Milleproroghe assegnato alla commissione Affari costituzionali del Senato: nota di lettura su assunzione personale Adm, agevolazioni fiscali a imprese commerciali e accise sui sigari.

Scritto da Redazione
Senato, Milleproroghe: 'Fuori le sale scommesse dalle agevolazioni'

Dalla giornata di oggi, lunedì 24 febbraio è all'attenzione della commissione Affari costituzionali del Senato il disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Il testo era stato approvato dalla Camera in prima lettura, lo scorso giovedì 20 febbraio.
 
È stata pubblicata al Senato la nota di lettura sul decreto Milleproroghe a cura del Servizio Bilancio del Senato.
 
ASSUNZIONI AGENZIA DOGANE E MONOPOLI - "Le lettere a) e b), - si legge nella nota di lettura - recano la modifica l'articolo 6–bis, commi 1 e 3, del decreto–legge n. 109 del 2019 recante autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici n. 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. Si tratta in particolare di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva. La disposizione in esame estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019. La relazione tecnica annessa al Ddl iniziale ribadisce sulle lett. a) e b) che le norme ivi previste prorogano di un anno (nel corso dell'anno 2020) il termine per procedere ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 22 Evidenzia che la disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori. Al riguardo, per i profili di copertura, considerando che le assunzioni avverranno comunque nel limite delle relative facoltà assunzionali, connesse alle cessazioni registrate nel 2019, prendendo atto delle rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame in prima lettura in merito al fatto che i reclutamenti verranno disposti a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti e senza la creazione di posizioni 'soprannumerarie' 9 , non ci sono osservazioni".
 
POTENZIAMENTO AGENZIE FISCALI - Articolo 40–bis. "L’articolo stabilisce - si legge nel testo - alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali. In primo luogo, si prevedono risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità. Si prevede inoltre un incremento del Fondo risorse decentrate. In particolare, il primo periodo dell’articolo prevede una deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La disposizione stabilisce poi che l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio per un importo massimo rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Il secondo periodo, sempre in deroga al citato articolo 23, incrementa le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'Agenzia delle Entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Il terzo periodo precisa gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione e ne stabilisce la copertura finanziaria. In particolare, prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n. 154). 183 La relazione tecnica annessa all'emendamento del Governo ribadisce che la disposizione contiene due distinte misure finalizzate ad incrementare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali in deroga all’articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, a carico di risorse presenti nei propri bilanci. La prima di esse riguarda i funzionari che ricoprono posizioni organizzative e incarichi di responsabilità. A tali soggetti è riconosciuta, in aggiunta allo stipendio, un’indennità di posizione e un’indennità di risultato; le indennità sono finanziate in parte con una quota del fondo risorse decentrate e in parte con risorse proprie delle Agenzie fiscali. Segnala che, per l’Agenzia delle entrate, l’importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (14 milioni lordo dipendente) è invariato da dieci anni: la norma proposta intende incrementarlo di 4,6 milioni (6 milioni al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia), per consentire l’aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel Ccnl di riferimento. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni a decorrere dal 2021, al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia. Per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’importo complessivo attualmente disponibile per la remunerazione delle posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità (2,2 milioni lordo dipendente), anch’esso invariato da dieci anni, verrebbe incrementato di 1,4 milioni (1,9 milioni al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia) per consentire l’aumento delle indennità individuali, nel limite del valore massimo attualmente vigente nel Ccnl di riferimento e del numero delle posizioni. La seconda misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, pari a 3,5 milioni al lordo degli oneri a carico dell’Agenzia a decorrere dal 2020. Le Agenzie utilizzeranno le risorse del proprio bilancio di esercizio a copertura della maggiore spesa. Conclude riferendo che agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a complessivi 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto espone i seguenti valori. Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riguardo al primo intervento, ossia all'incremento delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni economiche di responsabilità, ivi trattandosi di tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe fornito un quadro di sintesi recante l'illustrazione del numero della POER (Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità) e POT (Posizioni organizzative temporanee) e degli emolumenti previsti in considerazione degli incrementi delle risorse disposti con le norme in esame. In relazione poi al secondo incremento, relativo al Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ivi trattandosi pure di tetto massimo di spesa, nulla da osservare. Si osserva tuttavia che non essendo espressamente associati risparmi di spesa alla norma derogata di cui al decreto legislativo n. 75/2017, che risulterebbero diminuiti per effetto delle norme in esame, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle economie che si sono prodotte a consuntivo. Per i profili di copertura, posto che alle risorse in questione provvederanno le Agenzie coinvolte a valere dei propri bilanci per quanto riguarda la competenza finanziaria, andrebbero non di meno richieste puntuali rassicurazioni in merito alla compatibilità di detta previsione di spesa, i fabbisogni di funzionamento attesi per le due Agenzie fiscali, fabbisogni che si dovrebbero riflettere nel trasferimento operato dal bilancio dello Stato66, senza che vi siano risorse libere e utilizzabili per nuovi oneri non previsti a legislazione vigente. Inoltre, quanto alla compensazione che si prevede in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per un importo pari a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per cui la norma dispone che si provvederà mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto–legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, 66 Lo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze vede il capitolo 3890 per il funzionamento dell'Agenzia delle entrate che reca una previsione di spesa di 2,9 miliardi annui per il triennio 2020/2022 e il capitolo 3920 relativo all'Agenzia delle Dogane (e dei Monopoli) recante una previsione di spesa di 898 milioni di euro annui per il biennio 2020/2021 e di 895 milioni di euro per il 2023. 185 andrebbe confermato che il corrispondente capitolo di spesa rechi le necessarie disponibilità di "cassa"67 . Ad ogni modo, va evidenziato che detto capitolo, per la sua stessa finalizzazione, è classificato in bilancio in conto spesa in conto capitale, mentre l'onere di cui si dispone la compensazione degli effetti di cassa riveste natura economica di parte corrente. Ciò che evidentemente prefigura una dequalificazione delle risorse previste dalla legislazione vigente".
 
AGEVOLAZIONI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI - "Il comma 10–sexies proroga - si legge nel testo - per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20mila abitanti) - dall’articolo 30–ter del decreto–legge n. 34 del 2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività. La relazione tecnica non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati. Al riguardo, nulla da osservare".
 
ACCISE SIGARI - "Le disposizioni in commento - si legge nella nota - introdotte dall'altro ramo del Parlamento, differiscono al 1 gennaio 2021, relativamente ai sigari, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 659, lett. b) della L. n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020). Si ricorda che le disposizioni richiamate hanno rivisto al rialzo le accise previste per i tabacchi lavorati14. Nello specifico per i sigari l'accisa è pari al 23,5 percento. Si prevede quindi al comma 3-septies che è dovuta l'accisa versata sulle immissioni in consumo dei sigari dal 1 gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento secondo l'aliquota prevista dall'art. 1, comma 659, lettera b) citata e non si fa luogo al rimborso dell'accisa versata in applicazione della predetta norma. Con il comma 3-octies si prevede che all'onere derivante dalla proroga al 1 gennaio 2021 pari a 870mila euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014. La relazione tecnica non è stata prodotta. Al riguardo si ricorda che la relazione associata alla pertinente disposizione di cui alla legge di bilancio 2020 in relazione alla rimodulazione del regime di tassazione per i sigari associava alla misura un incremento di gettito da accisa complessivamente rappresentato nella tabella seguente: appare necessario poter disporre della relazione per la verifica della quantificazione. In ogni caso il valore dell'onere si riscontra considerando il maggior gettito riveniente dall'applicazione dell'aliquota ordinaria limitata ai primi due mesi dell'anno (1.043.685,00 - (1.043.685,00/12)*2= 869.737)".
 
Il gioco è anche al centro del dossier "Proroga di termini legislativi e altre disposizioni" a cura dei servizi studi di Camera e Senato.
 
L'articolo 1, comma 10-sexies, sulla proroga per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali spiega che "il comma 10-sexies dell’articolo 1 proroga, per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste - per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) - dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività. Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato. L’articolo 30-ter del D.l. n. 34/2019 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i commi 1 e 2, sono concesse in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Si specifica che le disposizioni non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. Il comma 3 esclude dall’agevolazione le seguenti attività: attività di compro oro, definita ai sensi del D.Lgs. n. 92/2017. Il citato decreto legislativo ha introdotto una disciplina antiriciclaggio ad hoc per il settore dei compro oro. In particolare, le operazioni di compro oro consistono nella compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero nella permuta di oggetti preziosi usati. Le norme hanno istituito un apposito registro degli operatori in tale attività, che hanno specifici obblighi di identificazione della clientela. Per le transazioni compiute dai compro oro si applica uno specifico regime di tracciabilità; sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery. Il successivo comma 4 esclude dalle agevolazioni: i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente interrotte; le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile; il comma 5 individua le misure agevolative, che consistono nell’erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo, secondo quanto stabilito dal successivo comma 9. Nell’ambito del bilancio comunale è prevista l’istituzione di un apposito fondo, da destinare alla concessione dei contributi. Al finanziamento del Fondo comunale si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un Fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 (comma 6). Al riparto tra i comuni beneficiari si provvede con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato–Città e autonomie locali, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo. Ai sensi del comma 7, i contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. Il comma 8 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste al comma 5: gli esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo. Il comma 9 disciplina le procedure per il riconoscimento dei benefici concessi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è sito l’esercizio, a partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta redatta su un apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell’attività. I contributi sono concessi nell’ordine delle richieste presentate, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L’importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi. Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. 'de minimis', di cui al Regolamento (Ue) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla legge in esame o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 11 fissa la decorrenza delle agevolazioni al 1° gennaio 2020".
 
L'articolo 4, commi 1 e 2, sulle assunzioni dell'Agenzia dogane e monopoli, sul blocco degli adeguamenti Istat dei canoni dovuti dalla Pubblica amministrazione, il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 4, proroga il termine per procedere all'assunzione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 2 estende all'anno 2020 il blocco degli adeguamenti dell'Istat relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle autorità indipendenti, inclusa la Consob. In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 109 del 2019 recante autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito Agenzia) ad assumere (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) 60 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. La disposizione in esame estende tale autorizzazione all'anno 2020, mentre quella vigente si limita all'anno 2019. Per quanto riguarda l'inquadramento, 40 unità di personale sono da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità sono da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra, l'estensione dell'orario di apertura degli uffici doganali. Le richiamate assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti della propria e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell'Agenzia. Nel caso in cui nelle predette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, è prevista la facoltà, per l'Agenzia, di procedere all'assunzione (previa selezione pubblica per titoli ed esami) sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga alla normativa generale in materia di mobilità del personale pubblico e di concorso unico per dirigenti (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013). Le assunzioni sono effettuate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell'anno 2019. Entro trenta giorni dall'assunzione, l'Agenzia dovrà trasmettere alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è motivata anche dalla difficoltà di rinvenire graduatorie di altre amministrazioni, vigenti ed utilizzabili, per profili professionali compatibili con le esigenze operative dell'Agenzia in materia di ispezione e vigilanza a supporto delle verifiche e dei controlli in ambito doganale, soprattutto in considerazione della prossima Brexit. Il ritardo nella tempistica di espletamento dei concorsi previsti dalla norma prorogata, sempre secondo la relazione illustrativa, è connesso al processo di riorganizzazione delle strutture funzionali dell'Agenzia avviato nel 2019 e giunto a conclusione nel corso del predetto anno. Ciò avrebbe impedito alle strutture interessate di orientare gli sforzi organizzativi all'avvio in tempo utile di dette procedure. La relazione illustrativa segnala inoltre che le prescritte autorizzazioni alle assunzioni previste dalla citata norma prorogata sono state rilasciate dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019. Solo dopo tale data, pertanto, si è avuta la certezza di poter finalizzare le previste assunzioni. Sarebbe pertanto stato impossibile definire le due procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2019 così da poter procedere alle assunzioni entro l'anno 2019. Si segnala inoltre che la relazione tecnica non attribuisce alla disposizione in questione alcun effetto sulla finanza pubblica essendo le procedure concorsuali già previste dalla legislazione vigente. Il comma 2 estende all’anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Consob e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014 dall’articolo 3, comma 1, del decretolegge n. 95 del 2012 (c.d. spending review); esso è stato poi esteso di anno in anno e, da ultimo, è stato prorogato al 2019 dall'articolo 1, comma 1133, lettera c) della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In particolare, con il comma in esame si estende al 2020 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il "blocco" per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata. Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dal decreto-legge medesimo. La relazione tecnica attribuisce alla disposizione risparmi di spesa non quantificabili".
 
L'articolo 4, commi 3-sexies, 3-septies, 3-octies sull'accisa dei sigari, vede i "i commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell’articolo 4, introdotti durante l’esame presso la Camera dei deputati, prorogano al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sui sigari introdotto dalla legge di bilancio 2020 In particolare il comma 3-sexies proroga al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della disposizione che innalza, a decorrere dal 1°gennaio 2020, l’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sui sigari dal 23 al 23,5 per cento, di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020). Si ricorda che il richiamato comma 659, lettera b), modifica la voce Tabacchi lavorati (allegato I al Testo Unico Accise) al fine di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati ovvero di quelle componenti che servono a calcolare l’accisa globale. Le aliquote di base dei tabacchi lavorati sono così rideterminate: sigari: dal 23 al 23,5 percento; sigaretti: dal 23,5 al 24 per cento; sigarette: dal 59,5 al 59,8 percento; tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56,00 al 59 percento; altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5 per cento; tabacco da fiuto e da mastico, dal 24,78 al 25,28 per cento. Si rinvia al sito dell’Agenzia delle dogane per una disamina delle componenti dei prezzi dei tabacchi lavorati. Il comma 3-septies fa salve le operazioni effettuate con la previgente disciplina. La norma dispone, infatti, che non si fa luogo al rimborso dell’accisa sui sigari versata in applicazione del sopra citato comma 659; l’accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame è dunque dovuta secondo l’aliquota prevista dalle predette disposizioni. Il comma 3-octies stabilisce la copertura finanziaria della disposizione in esame prevedendo che all'onere derivante dall’applicazione della proroga introdotta al comma 3-sexies, pari a 870mila euro per l'anno 2020, si provvede alla riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190)".
 
 

 

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