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Milleproroghe e gioco, il testo ora è legge

26 febbraio 2020 - 17:39

Approvato definitivamente il disegno di conversione in legge del Dl Milleproroghe, le misure su gioco e Adm.

Scritto da Anna Maria Rengo
Milleproroghe e gioco, il testo ora è legge

Anche il Senato ha dato la sua fiducia al Governo sull'approvazione del del disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe, che ha dunque ottenuto il suo via libera definitivo. I voti favorevoli sono stati 154, quelli contrari 96.

 

LE DISPOSIZIONI SUL GIOCO - Per quanto riguarda il gioco, il testo, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologiche prevede il potenziamento delle agenzie fiscali, come Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzie delle entrate: esso prevede che "Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire da un lato gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché dall’altro una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.

Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni a decorrere dal 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’Agenzia delle dogane e monopoli, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 8,97 milioni di euro per l’anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

La legge comprende l'accise sui sigari: "L’applicazione delle disposizioni - si legge nel testo - di cui all’articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021 Non si fa luogo al rimborso dell’accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 190, ed è dovuta l’accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1o gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l’aliquota prevista dalle predette disposizioni. All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 870mila euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Questo sta a significare che questa disposizione verrebbe finanziata con parte dei 15 milioni considerati “indifferibili”: quindi attingendo al Fondo per esigenze indifferibili, ovvero un fondo che dovrebbe garantire gli interventi di carattere sociale. Il fondo viene alimentato anche con le entrate dai giochi.

Inoltre, il decreto legge prevede il rinvio al 30 settembre del termine per accedere ai contributi del Governo per riaprire i negozi sfitti dei piccoli comuni, ma nessun beneficio per sale gioco o scommesse, o per le attività che hanno slot machine o videolottery.
Il contributo, che ha come obiettivo la riapertura dei negozi sfitti da almeno sei mesi o l'ampliamento di quelli esistenti nei comuni con meno di 20mila abitanti, vale per 4 anni ed è rapportato alla somma dei tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno precedente.
Viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale nel corso dell’anno e per i tre anni successivi.

 

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