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Coronavirus, Mef: 'Nei comuni colpiti sospesi versamenti e tributi'

27 febbraio 2020 - 08:36

Il Mef sospende i versamenti e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o operanti negli 11 comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Scritto da Redazione
Coronavirus, Mef: 'Nei comuni colpiti sospesi versamenti e tributi'

"Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione".

Lo ha disposto il ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, con un decreto che risponde alle istanze delle imprese dei territori colpiti dall'emergenza Coronavirus, comprese quelle del gioco. 

Il decreto infatti è valido sia per le persone fisiche per i "soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni" interessati: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (tutti in provincia di Lodi) e Vo’ (Pd).

Vengono sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
 
Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
 
IL TESTO DEL DECRETO -
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui sopra al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma.
La sospensione si applica alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
5. Alle disposizioni di cui al presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
 

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