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Coronavirus: Governo in prima linea con un nuovo decreto, le misure sul gioco

03 marzo 2020 - 08:35

Il decreto del Governo sulle misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a fronte del Coronavirus sospende per un mese il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di gioco.

Scritto da Redazione
Coronavirus: Governo in prima linea con un nuovo decreto, le misure sul gioco

Ci sono anche norme specifiche sui giochi nel decreto legge appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e già in vigore, con le "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

ESERCIZI DI GIOCO, STOP ALLE AUTORIZZAZIONI - All'articolo 9, dedicato ai "Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorita' di pubblica sicurezza" infatti viene stabilito che "al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del ministero dell'interno e delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi".

 

A tali misure se ne aggiungono altre "indirette" riguardanti le varie attività economiche, e quindi anche quelle con offerta di gioco con vincita in denaro, che hanno sede o operano nei territori interessati dalle misure di contenimento del virus.
 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI - Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio deicomuni interessati dall'emergenza Coronavirus "sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato".
 
I TERMINI DI PAGAMENTO DI UTENZE E CONTRIBUTI - Inoltre, si legge ancora nel decreto, "l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere".
In parallelo, vengono "sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020" e  fino al 30 aprile 2020, "i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alle camere di commercio; le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa".
 
LE MISURE PER I BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI - Il decreto poi stabilisce che "i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento".
 
IL SOSTEGNO PER IL LAVORO - I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni oggetto del decreto del 1° marzo 2020, "sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi".
Ai collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, "che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati o siano ivi residenti o domiciliati è riconosciuta, un'indennità mensile di 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività".
Per i lavoratori in forza residenti o domiciliati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, "per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, si possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accesso".
 
FONDO DI GARANZIA PMI - Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in favore delle piccole e medie imprese, con sede o unità locali nei comuni interessati dall'emergenza, "la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento".
 
CANCELLATE LE ORDINANZE SINDACALI - Il decreto quindi rimarca che "non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".
 
LE ALTRE MISURE PER IL GIOCO - Intanto, in Senato, il ddl n. 1741, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (già approvato
dalla Camera) è al vaglio della Commissione Sanità da giovedì 27 febbraio, con la relazione del senatore Collina. Da mercoledì 4 marzo, alle 9,30, il decreto è atteso in Aula, dove il 27 febbraio il ministro Speranza ha reso un'informativa sul coronavirus. Come noto, il disegno di legge fa ricorso alla riduzione della dotazione per la lotteria degli scontrini così da alimentare il Fondo per le emergenze.
In dettaglio, come recita l'articolo 4, "Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
 
IL DL SUGLI INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI - Infine, è stato assegnato in prima lettura al Senato il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 1° marzo recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Esso recepisce e proroga alcune delle misure già adottate e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
Fra queste alcune sono valide anche per i locali pubblici e per le sale gioco, non solo per quelli delle zone rosse ma anche per le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ed alcune province.
 
C'è poi da ricordare il decreto del Mef che sospende i termini per l'adeguamento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dal'emergenza Covid-19 e viene prorogata fino al 30 aprile il versamento dell'Isi – Imposta sugli intrattenimenti, dovuta per gli apparecchi senza vincita in denaro. 

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