skin

Calabria, Tallini: 'Gioco, due anni in più per adeguarsi al distanziometro'

28 aprile 2020 - 08:03

Il presidente del Consiglio della Calabria, Domenico Tallini, propone di dare quattro anni alle attività di gioco per adeguarsi al distanziometro introdotto dal testo unico sulla legalità.

Scritto da Redazione
Calabria, Tallini: 'Gioco, due anni in più per adeguarsi al distanziometro'

"48 mesi di tempo per adeguarsi al distanziometro regionale, invece di 24".
A suggerirlo è il presidente del consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, primo firmatario di una proposta di legge recante “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019” che, fra l'altro chiede anche la modifica alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza".

In particolare, Tallini chiede di riformulare il comma 13 dell’articolo 16 della legge in questo modo: “13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.”


L'ARTICOLO SUL GIOCO - Il testo unico sulla legalità, promosso dal consigliere Arturo Bova - che più volte ha puntato il dito contro la mancata attuazione delle norme - nell'articolo 19 prevede per i Comuni la facoltà di limitare l'apertura delle sale da gioco e scommesse e di tutti i locali pubblici con offerta di gioco per otto ore giornaliere, e non oltre le ore 22. Viene quindi introdotto un distanziometro di 300 metri per i Comuni con popolazione fino ai 5mila abitanti e di 500 per quelli con popolazione superiore. Poi un piano integrato per il contrasto e la prevenzione del Gap, l'emanazione del logo "No Slot" per chi sceglie di non installare o disinstallare apparecchi da gioco, la formazione obbligatoria per i gestori e il personale delle sale, il supporto amministrativo ai Comuni in caso di avvio di azioni legali collegate al gioco, il divieto di pubblicità, anche sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per gli eventi che ospitano o pubblicizzano attività di gioco.
 

Articoli correlati