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Di Rilancio in Aula, confermate norme su scommesse e lotteria scontrini

06 luglio 2020 - 09:09

Approda in Aula alla Camera il disegno di conversione in legge del Dl Rilancio, le norme su scommesse e lotterie previste.

Scritto da Anna Maria Rengo
Di Rilancio in Aula, confermate norme su scommesse e lotteria scontrini

Via libera da parte della commissione Bilancio al disegno di conversione in legge del decreto Rilancio, che approda oggi 6 luglio in Aula alla Camera, dopo aver conferito il mandato ai relatori, Luigi Marattin (Iv), Fabio Melilli (Pd) e Carmelo Massimo Misiti (M5S) a riferire. Il Governo ha già annunciato che porrà la fiducia sul testo con le modifiche approvate dalla Commissione, ma tra esse non ne figura nessuna in materia di giochi, che restano dunque immutate nel loro testo originario.

Sono, come noto, due: l'ulteriore tassazione dello 0,5 percento delle scommesse, così da alimentare il fondo salvasport, e il rinvio al 2021 del debutto della cosiddetta lotteria degli scontrini.

 

IL TESTO INTEGRALE

Articolo 217
(Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale »)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale » le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

 

Articolo 141
(Lotteria dei corrispettivi)
1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole « A decorrere dal 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 »

LA DISCUSSIONE GENERALE IN AULA - Nella discussione generale del provvedimento, in Aula, ha preso la parola il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis, che ha affermato, rivolgendosi al Governo: "Vi avevamo proposto anche di approfittare per dare una sistemata al settore del gioco pubblico, discriminato invece con i vostri provvedimenti a favore, indirettamente, del gioco illegale, non pubblico, in mano spesso, come dicono le relazioni della Guardia di finanza, del capo della Polizia e di alcuni magistrati, in mano spesso, molto spesso alla criminalità".  

 

 

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