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Dl Rilancio e gioco: via libera alla Camera, testo in Senato

09 luglio 2020 - 13:37

La Camera approva il decreto Rilancio e le sue misure su tassazione scommesse e lotteria degli scontrini.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Rilancio e gioco: via libera alla Camera, testo in Senato

Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, vale a dire il cosiddetto decreto Rilancio

Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Confermate le norme sul gioco: l'ulteriore tassazione (lo 0,5 percento in più) delle scommesse, così da alimentare il fondo salva-sport, e il rinvio al 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini.

 

IL TESTO INTEGRALE

Articolo 217
(Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale »)
1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale » le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Articolo 141
(Lotteria dei corrispettivi)
1. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’inizio del primo periodo le parole « A decorrere dal 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 »

 

 

 

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