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Dl Rilancio, Servizio Bilancio: 'Tassa betting, raccolta 2019 a riferimento'

11 luglio 2020 - 10:09

Il Servizio Bilancio esamina le disposizioni sul betting e sulla lotteria dei corrispettivi contenute nel decreto Rilancio, all'esame della quinta commissione del Senato.

Scritto da Amr
Dl Rilancio, Servizio Bilancio: 'Tassa betting, raccolta 2019 a riferimento'

 

Lunedì 13 luglio, alle 17, la Commissione Bilancio del Senato ha in agenda l'avvio dell'esame del ddl n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno scade martedì 14, alle 10. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è atteso in Aula il 14 luglio.
A ricordare le norme sulle disposizioni in materia di gioco che il testo contiene, evidenziando al contempo alcuni rilievi, sono i tecnici del Servizio Bilancio.

LA TASSAZIONE SULLE SCOMMESSE SPORTIVE - Quanto all'articolo 217 Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»), "Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport. La finalità della disposizione è di fronteggiare le conseguenze economiche gravanti sui 'soggetti operanti nel sistema sportivo' a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza da Covid-19.
Il comma 2 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo – sia online, sia tramite canali tradizionali – come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Il comma 3 prevede che i criteri di gestione del Fondo sono determinati con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame".

La relazione tecnica, ricorda il Servizio del Bilancio, evidenzia che "per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2021 al “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

Ribadisce che per gli anni 2020 e 2021, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dello 0,5 per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 – che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato ed acquisita all’erario – e, comunque, nel limite massimo 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Tali importi sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all’anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro.
Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, in considerazione del meccanismo di compensazione ivi previsto teso ad assicurare il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, conseguendone che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, prendendo atto dalla circostanza che il meccanismo di finanziamento prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l’attività sportiva andrebbe chiarito se l'utilizzo in parola sia suscettibile di riflettersi su programmi di spesa e impegni già assunti da parte degli organismi assegnatari".

LA LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI - Con l'articolo 141, dal titolo "Lotteria dei corrispettivi", ricordano i tecnici, "si dispone la proroga dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021 del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi di cui all'art. 1, comma 540, della Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017). Si ricorda trattarsi di una lotteria nazionale alla quale possono partecipare i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunicano il proprio codice lotteria all'esercente che trasmette all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima".
La relazione tecnica, proseguono, "rappresenta che la norma comporta risparmi di spesa 19,4 milioni di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative.
Al riguardo, si ricorda che in occasione dell'introduzione della misura, alla lotteria in commento non erano stati ascritti e contabilizzati effetti positivi di gettito né associati oneri. Con il rinvio della lotteria al 1 gennaio 2020 disposto dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 119 del 2018 alla lotteria erano stati associati oneri in misura pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 mln di euro a decorrere dal 2021 che 'corrispondono alla spesa necessaria per l'attività amministrativa di gestione della lotteria e per l'attribuzione dei premi ai vincitori'. In considerazione delle differenze tra i valori indicati in relazione tecnica quelli contabilizzati con riferimento al citato art. 18, appare necessario un approfondimento che dia conto con maggiori informazioni ed elementi degli importi aggiornati.

 

 

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