skin

Provincia Trento, Leonardi (Fi): 'Ripristinare slot spente ad agosto'

06 ottobre 2020 - 08:45

Al consiglio provinciale di Trento assegnato alla commissione Sanità Ddl di Leonardi (Fi) per modificare legge sul gioco che da agosto ha spento apparecchi che non rispettano il distanziometro.

Scritto da Fm
Provincia Trento, Leonardi (Fi): 'Ripristinare slot spente ad agosto'

Al consiglio provinciale di Trento si torna a parlare della legge sul gioco, dopo lo spegnimento – dallo scorso 1° agosto - degli apparecchi installati negli esercizi pubblici, bar e tabaccherie in testa.

L'occasione è offerta dal disegno di legge proposto da Giorgio Leonardi (Forza Italia), già firmatario la scorsa estate di un emendamento alla  manovra di assestamento del bilancio- poi bocciato - con cui aveva chiesto di posticipare di due anni l'applicazione della norma e di fissarla al 2022 come già previsto per le location dedicate. 

Nel Ddl, appena assegnato alla commissione Politiche sociali e sanità, Leonardi propone di modificare la legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco), e l'articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni Irap) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25.

 

Come? In primis chiedendo che possano essere “ripristinati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi da gioco per i quali è stata prevista la rimozione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015”.
 
E poi introducendo per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro l'obbligo di “frequentare corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o da altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale” e di posizionare all'interno dei locali con apparecchi note informative per indicare ai giocatori i rischi connessi al gioco patologico e i recapiti delle attività “volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare i gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari”.
 
Ma non solo. Il consigliere provinciale di Forza Italia propone la sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015 sulla collocazione degli apparecchi da gioco, vietando la nuova installazione degli apparecchi da gioco “a una distanza inferiore a duecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici secondari, università e biblioteche pubbliche; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) luoghi di culto”.
 
Restano valide le autorizzazioni e le licenze comunque concesse sino al momento della data di entrata di tale articolo, “con la conseguente possibilità di mantenere i relativi apparecchi, nel numero presente in quel momento”.
Non costituiscono nuova installazione, ai fini di questa legge: a) le variazioni della titolarità di esercizi dovute ad atti di trasferimento a qualsiasi titolo o di affitto di azienda; b) le modificazioni o le variazioni del soggetto concessionario o gestore degli apparecchi; c) i rinnovi o le modificazioni o le variazioni nel contenuto degli accordi contrattuali disciplinanti i rapporti tra gli operatori della filiera della raccolta del gioco lecito.
 
Nel Ddl di Leonardi quindi figurano l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale n. 13 del 2015 (sugli obblighi dei gestori e gli interventi a sostegno degli esercizi pubblici), nonché l'articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (sui contributi provinciali per la rescissione dei contratti di noleggio), dell'articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2015 (sulla rimozione degli apparecchi), nonché l'articolo 33 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (su distanziometro, rimozione apparecchi e contributi provinciali a imprese che chiudono a causa della rimozione degli apparecchi), e così pure il comma 2.1 dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 relativo alle disposizioni in materia di agevolazioni Irap, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
 

Articoli correlati