skin

Camera, Fratelli d'Italia presenta Pdl: 'Stop a macellazione cavalli da corsa'

30 novembre 2020 - 09:26

Assegnata alla commissione Agricoltura della Camera Pdl di FdI per la tutela e lo stop alla macellazione dei cavalli da corsa o utilizzati per riabilitazione, il commento di Horse Angels.

Scritto da Redazione
Camera, Fratelli d'Italia presenta Pdl: 'Stop a macellazione cavalli da corsa'


È vietato macellare i cavalli che nell'arco delle loro vite sono stati impiegati in attività sportive, terapeutiche, riabilitative, educative o di turismo.
A proporlo è il progetto di legge "Norme per la tutela degli equini e riconoscimento della qualifica di animale agricolo e di affezione", presentato dai deputati Frassinetti, Aprile, Galantino e Montaruli (Fratelli d'Italia), appena assegnato alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente.

"Con la presente proposta di legge si intende colmare un gravissimo vuoto normativo, che ha lasciato finora i cavalli e gli altri equini, ma anche i proprietari degli stessi, sprovvisti di un adeguato e specifico quadro di tutela, contrariamente a quella sensibilità nei loro confronti che in questi anni è andata diffondendosi e maturando nella nostra società.

Dopo millenni di utilizzo degli equini da parte dell'uomo, spesso connaturatosi come un vero e proprio sfruttamento, gli uomini hanno cominciato a considerarli in termini affettivi, instaurando con essi un rapporto del tutto nuovo, fondato sull'amicizia, e iniziando a spezzare quella terribile catena 'vecchiaia-macello' che ha condannato a questa triste fine migliaia di animali non più idonei all'esecuzione di prestazioni agonistiche e di lavoro in genere, per motivi di malattia o di anzianità", affermano i firmatari della proposta.
 
"In questi ultimi anni, ad esempio, sono sorti in Italia diversi centri di ricovero per equini 'alla fine della carriera', su iniziativa di privati e di associazioni protezionistiche, allo scopo di venire incontro alla crescente richiesta dei proprietari di elargire una meritata 'pensione' ai propri amici equini, anziché venderli ai macellai.
Si moltiplicano, inoltre, le iniziative volte alla salvezza di questi animali, che spesso vengono acquistati da persone che hanno il nobile intento di sottrarli alla triste fine del mattatoio.
Contestualmente, è aumentato il numero degli appassionati che si sono avvicinati e che continuano ad avvicinarsi ai cavalli e agli altri equini per godere semplicemente della loro meravigliosa compagnia, già valorizzata e riconosciuta ampiamente, anche con l'utilizzo di questi animali nella pet therapy.
Ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e precise che possano disciplinare nel modo migliore le condizioni di custodia e di impiego degli equini nei vari ambiti di attività, riconoscendo loro lo status, che ormai si sono ampiamente e meritatamente conquistati, di 'animali di affezione'; riconoscimento atteso e auspicato da un vasto movimento di cittadini. Ed è proprio questo il concetto cardine della presente proposta di legge, come stabilito dall'articolo 1.
L'articolo 2 riguarda le condizioni di benessere da assicurare ai cavalli e agli altri equini da parte dei proprietari, in ordine alla loro custodia e alla loro cura, anche al fine di evitare situazioni detentive non adeguate ai suddetti criteri (ad esempio tenerli 'in posta', ossia in spazi troppo limitati e costantemente legati, cosa che impedisce loro, di fatto, di sdraiarsi e, dunque, di dormire).
La presente proposta di legge stabilisce, inoltre, pene severe per il reato di abigeato, che rappresenta anche un attentato alla salute pubblica poiché la quasi totalità degli equidi rubati non viene reinserita nel circuito sportivo o riabilitativo, ma è destinata alla macellazione illegale o clandestina, immettendo, pertanto, al consumo cavalli che sono stati curati e gestiti con farmaci dannosi per la salute umana e non solo (si pensi alle carni di tali animali utilizzate per la produzione di alimenti per cani e per gatti). Inoltre, questo illegale utilizzo di cavalli non destinati alla produzione alimentare comporta spesso la commissione di ulteriori reati, quali quelli di truffa, ricettazione, maltrattamento e animalicidio.
Infine, si prevedono norme per semplificare, tutelare e controllare il trasporto dei cavalli di affezione, ossia dei cavalli utilizzati per attività sportiva e riabilitativa, nonché per distinguere il trasporto di tali cavalli da quello dei cavalli destinati alla produzione alimentare".
 
LA PROPOSTA DI LEGGE C2740 - La proposta d'iniziativa dei deputati Frassinetti, Aprile, Galantino e Montaruli si compone dei seguenti articoli.
Art. 1. (Princìpi generali e finalità)
1. Il cavallo, il pony, l'asino, il mulo e il bardotto, di seguito denominati 'equini agricoli e di affezione', sono riconosciuti animali agricoli e di affezione qualora siano o siano stati impiegati in attività sportive, terapeutiche, riabilitative, educative o di turismo. Lo Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita e promuove la loro protezione e l'educazione al rispetto nei loro confronti.
2. È vietata, in tutto il territorio nazionale, la macellazione per qualsiasi finalità di equini agricoli e di affezione e, in particolare, di quelli iscritti nei ruoli degli organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), di quelli utilizzati da soggetti tesserati presso i medesimi organismi e di quelli impiegati in attività terapeutiche, riabilitative, educative o ludico-ricreative ai sensi delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano n. 60/CSR del 25 marzo 2015. È, altresì, vietata l'esportazione dei medesimi equini per la macellazione. Ai fini di cui al presente comma, i documenti di identificazione degli equini agricoli e di affezione devono indicare tale qualità.
3. È vietato sottoporre gli equini a sfruttamento, detenerli in condizioni contrarie alle loro caratteristiche etologiche e fisiologiche o imporre l'esecuzione di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o contrarie alle loro caratteristiche etologiche e fisiologiche.
4. È vietato utilizzare gli equini agricoli e di affezione in esperimenti scientifici, compresi gli esperimenti finalizzati alla clonazione degli stessi animali.
Art. 2. (Custodia, cura e trasporto)
1. Il furto di equini è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata in caso di furto di equini non destinati alla produzione alimentare.
2. I proprietari e i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, l'assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia o per il ricambio dei ferri.
3. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio che consenta loro di muoversi, di girarsi e di sdraiarsi in modo compatibile con le loro caratteristiche etologiche e morfologiche, prevedendo anche apposite aree nelle quali gli stessi equini abbiano quotidianamente piena libertà di movimento. Ogni box deve essere dotato di una lettiera realizzata con materiale idoneo, di spessore adeguato e la cui pulizia deve essere effettuata in maniera adeguata.
4. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita un'area naturale o una struttura atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e a garantire loro l'erogazione di acqua fresca e pulita.
5. È vietato mozzare la coda agli equini, sottoporli a marchiatura a fuoco e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni alla loro integrità fisica.
6. Al trasporto degli equini agricoli e di affezione non si applicano le disposizioni in materia di trasporti per conto di terzi previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, dalla normativa dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (Ce) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dai trattati internazionali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con il Coni e con le principali associazioni nazionali per la protezione degli equini, sono definite norme per la semplificazione del trasporto degli equini agricoli e di affezione e per la tutela del loro benessere durante il trasporto con riferimento, ove opportuno, alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente in materia di trasporto degli animali domestici e di trasporto per motivi di salute e sportivi. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, il trasporto degli equini agricoli e di affezione deve essere effettuato con modalità tali da garantire il benessere degli equini e nel rispetto delle disposizioni di carattere generale previste dal citato regolamento (Ce) n. 1/2005, nonché delle circolari del ministero della Salute Dgsa/VI/1014 del 6 febbraio 2008 e del ministero dell'Interno n. 7812 del 15 ottobre 2018 e n. 9300 del 6 dicembre 2018.
Art. 3.(Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata, oltre che agli organi competenti previsti dalla legislazione vigente in materia, anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche zoofile, che a tale fine assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale.
 

IL COMMENTO DI HORSE ANGELS - A commentare la proposta è Roberta Ravello, presidente dell'organizzazione di volontariato Horse Angels, nata nel 2009 con lo specifico scopo del riconoscimento dell'equino come animale affettivo, non macellabile. "Abbiamo visto da allora il susseguirsi di varie legislature e vari progetti di legge per il riconoscimento dell'equino come pet, ma mai si è stati tanto vicini al risultato.
Con la Riforma dello sport e il riconoscimento dell'animale sportivo come non macellabile, e il Pdl C2740 presentato alla Camera dai deputati, che riconosce il ruolo giuridico dell'equino agricolo d'affezione, siamo alle soglie di una vera rivoluzione, che riconosce anche il ruolo delle associazioni animaliste dedicate nella vigilanza delle disposizioni, perché ricordiamoci che se nessuno vigilerà, si rischia che gli equini riconosciuti come non macellabili vadano al macello clandestino, con danno anche per la salute pubblica".
Ravello quindi sintetizza i contenuti principali del Pdl: "tutti non macellabili gli equini che siano stati impiegati nell'arco delle loro vite in attività sportive, terapeutiche, riabilitative, educative o di turismo; è vietata la macellazione dei cavalli iscritti a qualsiasi titolo a enti sotto al Coni; è vietata la loro esportazione perché siano macellati altrove nel mondo; è vietato sfruttare gli equini d'affezione; è vietato clonarli; il furto di equini è punito con il carcere; gli equini hanno diritto ad aree di sgambamento; se vivono all'aperto hanno diritto al ricovero; è vietata la marcatura a fuoco e ogni altro intervento di menomazione; riconosciute le associazioni animaliste per la tutela equina come stakeholders; la vigilanza sul rispetto delle norme affidata anche alle guardie ecozoofile volontarie.
Spingeremo perché questo progetto di legge vada avanti, e attraverso l'iniziativa di altri parlamentari con cui abbiamo avuto modo di confrontarci, stiamo presentando emendamenti per le risorse economiche per salvare gli equini dal maltrattamento, dall'abbandono e dalla macellazione abusiva. Vi faremo sapere appena possibile su questo ultimo punto, non contemplato finora né dal decreto di Riforma dello sport che riconosce la figura dell'animale sportivo e del cavallo atleta, né dal Pdl che riconosce giuridicamente l'equino agricolo d'affezione", conclude Ravello.
 

Articoli correlati