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Cdm: sì alla prima nota di variazioni al Bilancio di previsione

24 dicembre 2020 - 07:06

Dopo le modifiche apportate alla Camera, nessuna in materia di gioco, approvata la prima Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato.

Scritto da Anna Maria Rengo
Cdm: sì alla prima nota di variazioni al Bilancio di previsione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato la prima “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il triennio 2021-2023.

La Nota, si spiega in una nota di Palazzo Chigi, recepisce le modifiche al disegno di legge di bilancio approvate dalla Camera dei deputati e contiene i prospetti contabili analoghi a quelli del disegno di legge di bilancio, distinti per unità di voto e allegati tecnici per capitoli. Tali prospetti riportano gli effetti finanziari dell’intero bilancio dello Stato e le variazioni connesse agli emendamenti approvati. Per quanto riguarda il gioco, nessuna modifica alla norme originarie è stata apportata in commissione e il testo sul quale la Camera ieri 23 dicembre ha rinnovato la fiducia al Governo è rimasto immutato.

Parimenti, ci si aspettava che nel decreto Milleproroghe, approvato sempre ieri sera dal Consiglio dei ministri, entrasse la proroga dell'arrivo della lotteria degli scontrini, come chiesto da più parti e come oggetto anche di alcuni ordini del giorno presentati alla Manovra stessa e che saranno votati domenica 27 dicembre, prima del via libera finale di Montecitorio. Tuttavia, nel comunicato stampa diramato al termine del Consiglio, non si fa alcun cenno a tale proroga.

LE NORME SUL GIOCO - Ecco quali sono le norme sul gioco contenute nel disegno di legge di Bilancio.

L'articolo 194 della legge di Bilancio reca modifiche alla disciplina della Lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Inizialmente questa era stata prevista anche per pagamenti in contanti. Modifica inoltre la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, che le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

LE NORME SUL BINGO - L’articolo 205, comma 1, invece, fissa un nuovo termine per l'attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023. Il comma 2 stabilisce che il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di 2.800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il comma 3 specifica che la quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

Al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire il tendenziale allineamento temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, l'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) prevede che, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) proceda entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai criteri direttivi elencati dal medesimo comma. Tale termine, più volte modificato (da ultimo per effetto dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019) è stato prorogato di sei mesi dall’articolo 69, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2021.

 

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