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Dl Sostegno, il decreto prende forma e il gioco attende

05 marzo 2021 - 12:36

Lavori in corso sul decreto Sostegno, il gioco attende di sapere se ci saranno misure specifiche.

Scritto da Anna Maria Rengo
Dl Sostegno, il decreto prende forma e il gioco attende

 

Lavori in corso sul decreto Sostegno, così sarà denominato quello che il vecchio Governo Conte 2 avrebbe denominato decreto Ristori quinto.
In attesa di sapere se ci saranno misure specifiche relativamente al gioco, come chiesto anche da Forza Italia, la bozza che Gioconews.it ha potuto visionare non ne prevede (ancora), ma ci sono comunque delle disposizioni di sostegno alle imprese e all'economia che sono comunque di interesse.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Inanzitutto il contributo a fondo perduto, disciplinato all'articolo 1, e con il quale si supera la logica dei Codici Ateco. Piuttosto, si legge nel testo, "il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma".

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato "applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019".

In ogni caso, l’importo del contributo "non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche".

GLI ALTRI INTERVENTI FISCALI - Inoltre, nell'articolo relativo a "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza Covid-19", si stabilisce che "al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018".

 

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